Non è necessaria l’elezione di domicilio per il legale al fuori dalla propria circoscrizione: è sufficiente l’indicazione della Posta Elettronica certificata :: Ordinamento e deontologia forense :: Diritto & Diritti
Con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito una interpretazione nuova dell’articolo 82 dell’ordinamento forense, approvato con R.D. n. 37 del 1934.
Il quadro normativo è cambiato e necessita di una interpretazione adeguatrice, avvisano i giudici, soprattutto in seguito all’intervenuto obbligo per tutti gli avvocati di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, previsto dal D.L. 193/2010, convertito con la legge 24/2010.
La decisione è intervenuta all’esito di un giudizio pendente in grado di appello con un avvocato iscritto a un Consiglio dell’Ordine diverso da quello in cui ricadeva la sede della corte territoriale, ma appartenente allo stesso distretto.
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