Informativa Privacy e Privacy Policy

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice che trovi alla pagina: http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html


Se desideri che ShinyStat™ non raccolga alcun dato statistico relativo alla tua navigazione, clicca sul pulsante OPT-OUT.

AVVERTENZA: l'OPT-OUT avviene installando un cookie (nome cookie ShinyStat di opt-out: OPTOUT) se cancelli i cookies, sarà necessario ripetere l'opt-out in quanto cancellarei anche il cookie di opt-out

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

ALTALEX NEWS


mercoledì 19 gennaio 2011

Confessioni religiose e sette sataniche: profili di tutela dell’ordine pubblico

Confessioni religiose e sette sataniche: profili di tutela dell’ordine pubblico
Articolo di Gianmichele Pavone 06.12.2005

CONFESSIONI RELIGIOSE E SETTE SATANICHE
Profili di tutela dell’ordine pubblico
di Gianmichele Pavone
1- Introduzione al problema
Riguardo al satanismo potremmo parlare per delle ore, perché è una questione analizzabile su più fronti, ma cercherò di limitare la mia analisi agli aspetti che più rilevano in questa sede.
Innanzitutto ci troviamo dinanzi ad un fenomeno che è in continua evoluzione e resta per lo più sconosciuto.
Stiamo assistendo infatti in questi anni all’incalzare di una religiosità post-moderna alimentata da un crescente disagio sociale.
Le stesse religioni storiche guardano al ritorno del magico e del miracoloso con disincanto, liquidando tale questione come superstizione popolare.
Vero è invece che occorre un approccio sistematico e razionale del fenomeno, che va analizzato in ogni suo punto.
Sono all’ordine del giorno esempi di efferata violenza come nel caso delle “Bestie di Satana” così come vi sono molteplici delitti di matrice satanica fatti passare per episodi circoscritti di follia, commettendo in alcuni casi il grave errore di sottovalutare dettagli e simbologie rilevanti a causa di una scarsa conoscenza del fenomeno.
2- Il satanismo e le varie classificazioni
Definire il satanismo e circoscriverlo non è un’impresa semplice perché tale termine ha avuto ed ha più significati a seconda dell’evoluzione storica e del contesto sociale in cui attecchisce.
Possiamo delimitare tre macro settori: un satanismo organizzato, un satanismo giovanile ed un para-satanismo.
Il primo è il satanismo della tradizione, dei c.d. “grandi vecchi”. Ad esso si possono ricondurre le chiese sataniche più grandi ed affermate, in particolare la “Chiesa di Satana”, fondata in america dal padre del satanismo moderno Anton La Vey le cui ramificazioni si estendono in tutto il mondo, anche da noi a Torino.
Tale chiesa ha partorito poi al suo interno il “Tempio di Set” di Michael Aquino (ex socio di La Vey), avente sede italiana a Napoli, la “First Satanic Church”, con a capo una figlia di La Vey (un’altra “milita” nel Tempio di Set) e La “First Church of Satan” che ha come guida Daemon Egan.
Non deve sorprenderci sapere che in Italia, soltanto a Roma hanno sede altre tre organizzazioni similari: “Setta del Laterano”, “Orgasmo Nero” e “Chiesa Nera Luciferina”.
Il secondo settore è invece quello del satanismo giovanile.
Giovanile è un’espressione impropria ma rende l’idea su questa tipologia di ritualità fai da te, i cui consumatori sono per lo più giovani, soliti all’ascolto di un certo tipo di musica (“rock satanico” o “black metal”), e veicolata grazie ad internet ed alle sue enormi potenzialità.
Potenzialità rilevanti anche per il giurista che voglia condurre un indagine ab esterno, magari non invischiandosi necessariamente in un’adesione sotto le mentite spoglie di adepto.
Dall’analisi dei newsgroups (i gruppi di discussione), dei forum e delle chat emerge un panorama complesso, fatto di soggetti liberi di attingere materiale informativo e liberi di reinterpretarlo a modo proprio, un po’ per credo un po’ per moda, solitamente privi di rigide gerarchie e organizzazioni, slegati quindi dal controllo dei “grandi vecchi”.
E’ per questo motivo che il noto sociologo Massimo Introvigne parla a tal proposito di “balordi” o “cani sciolti”, commettendo in tal modo, a mio avviso una grave leggerezza.
Il responsabile del CESNUR (Centro studi nuove religioni) infatti, ritiene che tale tipologia di satanismo sia solo frutto di una condizione di disagio giovanile che va affrontata sul piano educativo, familiare, religioso e che di conseguenza non costituisce un pericolo per la società. Invece è proprio tale disorganizzazione ed autonomia a rendere il satanismo giovanile più pericoloso ed ingestibile, diversamente da quanto accade con i movimenti satanici noti, affermati e osservabili dalle forze dell’ordine.
Per ultimo abbiamo un c.d. para-satanismo, un settore composito nel quale possiamo inserire l’insieme di ritualità stratificate nel folklore malavitoso (come lo scempio dei cadaveri dei rivali), ma anche i comportamenti di soggetti che utilizzano i gruppi satanici per dare sfogo alle proprie pulsioni orgiastiche sadomaso o feticiste, in alcuni casi legate anche all’impiego di cadaveri.
Dal punto di vista ideologico, invece, il quadro si complica, potendo parlare di:
Satanismo razionale: L’adorazione di Satana è vista come anticonformismo e ribellione.
Satanismo occultista: E’ il satanismo classico che si oppone al cristianesimo rovesciandone le simbologie (messe nere, croci capovolte…).
Luciferismo: Si ricollega alle teorie manichee o gnostiche e vede satana come uno dei due opposti del mondo, necessario quanto dio.
Satanismo acido: Le convinzioni religiose sono per lo più una copertura per l’uso di stupefacenti e per le perversioni più disparate.
3- Problematica individuazione di un modello e pericoli concreti
Il problema è capire quale sia l’approccio giuridico più soddisfacente.
Uno dei pilastri su cui si basa la democrazia, d’altronde, è dato dall’equilibrio tra tutela della libertà religiosa e tutela del cittadino; quest’ultima messa a repentaglio da una vasta gamma di reati: dall’istigazione all’omicidio alla violenza sessuale, dalla truffa alla profanazione di cimiteri.
Taluni reati possono essere commessi ai danni dell’adepto:
Truffa
Minacce
Violenza morale
Estorsione
Sequestro di persona
Sfruttamento
Lesioni
Abusi sessuali
Pedofilia
Spaccio di stupefacenti
Induzione al suicidio
Con riguardo all’istigazione al suicidio, in particolare, va messa in evidenza l’esistenza di un gruppo religioso chiamato “Chiesa dell’Eutanasia”, che loda il suicidio come esigenza per ripristinare l’equilibrio con il mondo, con la natura selvaggia, personificata in Satana, non più in grado di sopportare la crescita smisurata della popolazione.
Capeggiata da tale “Scott La Morte”, tale chiesa ordina di non procreare, professa l’aborto e la sodomia e fornisce gratuitamente pillole per interrompere la gravidanza, oltre a fornire assistenza telefonica diretta per chiunque scegliesse di morire.
Inoltre su internet è a disposizione di chiunque una guida al suicidio, che descrive dettagliatamente le più svariate tecniche per togliersi la vita.
Altri reati possono essere commessi dagli adepti stessi a danno di altri “confratelli” o di soggetti esterni alla setta:
(gli stessi su menzionati)
Reati familiari
Detenzione e spaccio di stupefacenti
Profanazione di cimiteri
Danneggiamenti
Furti comuni e furto d’informazioni
Maltrattamento di animali
Molto spesso le difficoltà maggiori si rinvengono soprattutto sul piano probatorio, essendo spesso lo stesso soggetto quantomeno consenziente o addirittura vittima e carnefice di sé stesso (come nel caso delle scarnificazioni rituali, dell’autolesionismo, del vampirismo).
4- Definizione di “religione”
Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione di religione e già questo è un problema.
Nella Costituzione, tra l’altro, si parla di “confessione religiosa” all’articolo 8 e di “professione di fede” all’articolo 19, ma mai di “religione” tout court.
Per la tendenza diffusa, religione è la fede in un essere perfetto e soprannaturale che voglia il bene degli uomini, ma alcune credenze non vedono l’esistenza di un essere supremo.
Un criterio orientativo è dato dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza numero 195 del 1993 indica come indici dai quali desumere la natura di confessione religiosa:
la sussistenza di un’intesa con lo Stato ex art 8 Cost
precedenti riconoscimenti pubblici
autoqualificazione come confessione religiosa nello statuto (criterio che, si badi bene, deve operare salvo prova contraria e smentite da parte delle autorità che eventualmente dovessero accertarne l’infondatezza)
comune considerazione
Ma di fondo resta che la religione serve a fornire risposte ai quesiti esistenziali dell’uomo, gestendo, quindi, le relazioni tra terreno e trascendente.
5- Approccio al problema a livello europeo
Questa ondata di misticismo post-moderno ha trovato come contraltare rapporti e dossier ufficiali altalenanti, dal repressivo al tollerante, in tutti i paesi d’Europa, raggruppabili però all’interno di due tipologie caratterizzate da modalità distinte di approccio al problema.
Una prima tipologia, rilevabile in Francia, Belgio e Austria, da voce soprattutto alle organizzazioni anti-setta più che agli specialisti, prendendo posizioni dure e generalizzando anche su argomenti delicatissimi come il concetto di manipolazione mentale.
La seconda tipologia è riscontrabile in Germania, Italia, Svizzera e soprattutto Svezia.
Emerge un atteggiamento più maturo: si prende atto della difficoltà di dare definizioni di “setta” e “religione”, si utilizza una pluralità di fonti, non lasciando quindi il monopolio alle organizzazioni anti-setta, e, cosa importantissima, si incentivano ulteriori ricerche e studi sul problema.
Stesso orientamento ha avuto anche il Consiglio D’Europa, che si è occupato dell’argomento in due Risoluzioni nel 1992 e nel 1996, suggerendo di prevedere un’informazione maggiore favorendo l’integrazione ma anche, alla luce di ulteriori fatti di sangue, di non concedere automaticamente lo status di confessione religiosa.
Con la medesima finalità informativa nel 1987 è nato in Italia il G.R.I.S. (all’epoca “Gruppo di ricerca e informazione sulle sette”, ora chiamato “Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa”), la cui attività tuttavia si svolge in sordina.
6- Situazione italiana
In Italia costituisce tutt’ora punto di riferimento ufficiale il Rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell’aprile 1998 che, pur inquadrabile nella tipologia più evoluta di approccio alla tematica è stato ed è tutt’ora criticato da molti.
Tale dossier è stato redatto con la paura che, approssimandosi il nuovo millennio, alcune sette particolarmente ispirate si spingessero a gesti estremi. E’ quindi facile individuarvi un messaggio di fondo allarmistico e per certi versi persecutorio nello stesso titolo “Sette Religiose”.
Nel dossier è riportato un sommario censimento dei “nuovi movimenti religiosi” e dei “nuovi movimenti magici” e, in particolare, in questa seconda categoria sono elencati otto gruppi di matrice satanica per ognuno dei quali si riportano poche righe circa voci non verificate, fonti indirette e segnalazioni anonime.
Il pericolo è in realtà per lo più ideologico e sono soprattutto le religioni storiche a fare ostracismo.
Dopo la pubblicazione di tale documento, infatti, non sono stati registrati episodi criminali rilevanti ascrivibili ai gruppi enumerati nella “lista di proscrizione”, in molti sono stati processati e poi assolti.
Una delle più grandi organizzazioni in Italia, “I Bambini di Satana”, ad esempio, è stata processata e condannata solo per una violazione in materia tributaria, una leggerezza alla Al Capone possiamo definirla, essendosi reso responsabile il capo spirituale di tale gruppo (Marco Dimitri ex guardia giurata) di mancata fatturazione per i compensi percepiti in relazione a dei rituali ai quali assistevano i suoi adepti.
7- Individuazione di una soluzione e conclusioni
Allora quale soluzione adottare per quanto riguarda le sette sataniche?
Capite bene che ci muoviamo su un campo minato, dovendo, come ho già detto, bilanciare da un lato la libertà religiosa e dall’altro la tutela del cittadino, due valori parimenti importantissimi.
C’è chi ha provato a configurare un reato di tipo associativo (come nel caso di Scientology, Corte di Cassazione 13-10-97), ma è stato un tentativo vano.
Si può chiamare comunque a rispondere ogni singolo membro per qualsivoglia reato.
In particolare la tutela dei minori contro violenze e sfruttamenti di tipo sessuale è assicurata dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'."
Altri tentativi di legislazione speciale in materia di sette giacciono in parlamento a causa delle evidenti difficoltà che incontrano e della semplicistica trattazione del problema: il disegno di legge 800 del novembre 2001, sulla manipolazione psicologica e la più recente proposta di legge 3770 presentata nel marzo del 2003, che si prefigge la tutela contro i reati commessi dalle sette introducendo la nuova figura di reato di "abuso di rituale esoterico-satanista", equiparando le sette sataniche alle associazioni segrete.
Il nostro codice penale inoltre è ispirato al principio di laicità: non viene calcolato l’ammontare della pena con maggiore o minore rigidità a seconda della maggiore o minore importanza o diffusione della confessione religiosa.
Come hanno evidenziato alcuni sociologi e criminologi, non basta esporre un modello deviante per cagionare come conseguenza diretta il comportamento deviato del soggetto.
Ogni individuo, infatti, conserva, grazie al cielo, una cospicua capacità decisionale, eccezion fatta naturalmente per chi ha una personalità debole e instabile ed è più sensibile ai condizionamenti.
Dobbiamo quindi sforzarci di affrontare il problema con un approccio tollerante e multireligioso oltre che multietnico, perché a questo ci porta il progresso e la comunicazione globale.
Certamente il riconoscimento va concesso solo dopo un vaglio attento e scrupoloso, ma il riconoscimento, cosa che comunque non è detto che tutti i gruppi satanici vogliano, porterebbe tali sette alla luce del sole sottoponendole al controllo delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica e ponendo il cittadino al riparo da ogni abuso e illegalità, che invece, volente o nolente, subisce in questa situazione attuale nella quale il c.d. “sommerso” ha quanto mai dimensioni rilevanti e dannose.
_____________________________Fonti di riferimento
- Sette religiose e movimenti magici in Italia, a cura de Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Polizia e Prevenzione; ed “Sapere 2000”, Roma 2001
- a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=2007" Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'.", Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 1998
- Proposta di legge “Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del "culto”, Camera dei Deputati n°3770, Atti Parlamentari XIV legislatura, presentata 11 marzo 2003
- Arona D. e Panizza G. M., “Satana ti vuole”, Milano 1995.
- G.Ballario, “Il satanismo giovanile cresce su internet”, La Stampa, 6 Giugno 2004
- R.Botta, “Manuale di dir Ecclesiastico”, Torino 1998
- C.Cardia, “Principi di diritto ecclesiastico”, Giappichelli, Torino 2002
- N.Colaianni, “Libertà religiosa nella Costituzione Italiana”, postfazione a Dossier Ministero Interno in testo suddetto, 2001
- N.Colaianni, “Tutela della personalità e diritti della coscienza”, Cacucci, Bari 2004
- G.Cosco., “Il ritorno di Satana”, Udine 1995.
- G.Cosco, “Politica, magia e satanismo”, Udine 1997.
- M.C.Del Re, “Riti e crimini del satanismo”, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 1994.
- A. M.Di Nola, “Il diavolo”, Roma 1987.
- G.Fasano, “Cinquemila devoti nell’Italia satanista”, Corriere della Sera, 6 Giugno 2004
- G.Ferrari, “I nuovi movimenti religiosi, un fenomeno in crescita”, Jesus mensile di cultura
e attualità religiosa. N. 9, Settembre 1998
- M.Introvigne, “Le nuove religioni”, Milano 1989
- M.Introvigne, “Il cappello del mago, i nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo”, Milano 1990
- M.Introvigne, “Indagine sul satanismo”, Milano 1994.
- M.Introvigne, “Rapporti parlamentari e governativi sulle sette in europa occidentale, 1996-1999”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n°2, Agosto 1999
- M.Introvigne, “Quelli che la messa la fanno nera”, L’espresso, anno XLIX, n. 50, 11 dicembre 2003, p. 128
- M.Introvigne, “La resistibile seduzione dell’occulto”, La Stampa, 26 Aprile 2002
- M.Introvigne, “Chiese e cimiteri profanati: il baby satanismo fai-da-te”,Il Giornale, 13 giugno 2004
- M.Introvigne, “Balordi o satanisti?”, Famiglia Cristiana, anno LXXIV, n. 40, 3 ottobre 2004
- E.Lévi, “Storia della magia”, Orsa maggiore ed, 1993
- A.Menegotto, “La sociologia del demonio”, il Domenicale, anno 2, numero 21, 24 maggio
2003
- A.Motilla, “Desprogramacion y libertad religiosa (a proposito de la sentenzia del tribunal europeo de derechos humanos Riera Blume v. Espana, de 14 de octubre de 1999)”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n°3, Dicembre 2002
- E.Percivaldi, “Non cediamo alla voga anticattolica, Intervista al professor Massimo Introvigne”, La padania 27 Aprile 2005
- T.Jones, “Satanismo fai-da-te, Intervista a Massimo Introvigne, direttore del Centro studi sulle nuove religioni di Torino”, www.cesnur.org , 2004
- M.Strano, “Manuale di criminologia delle sette”, www.criminologia.org , 2004
- M.Strano, V.Gotti, R.Medici, P.Germani, “Le sette sataniche su internet, una ricerca esplorativa”, www.criminologia.org , 2001
- “Sette sataniche: viaggio nel mondo dell'occulto”, www.poliziadistato.it , 2005
- “Dossier Sette”, www.alternativamente.net
- www.cesnur.org

Nessun commento:

Debito pubblico pro-capite

Contatore del debito pubblico italiano

Amore e Psiche

Amore e Psiche

Maddalena - Canova

Maddalena - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Perseo e Medusa - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

Paolina Borghese Bonaparte - Canova

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!

LIBERIAMO LE DONNE DALLA SCHIAVITU', OVUNQUE NEL MONDO!