Assolto per curiosità dal reato di accesso abusivo
Valentina frediani http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=177
Costituisce reato consultare dati presso il data base aziendale senza alcun specifico motivo di lavoro? Cioè solo per dare un’occhiata ai fatti altrui? No, sembrerebbe proprio di no.
A stabilirlo è stato il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola che ha ritenuto non perseguibile, un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che potendo accedere per motivi di ufficio nel data base dell’Agenzia, è andato a dare una fugace occhiata ai redditi di Prodi e Signora. Il reato contestato dal Pubblico Ministero era quello di accesso abusivo all’Anagrafe Tributaria. Ricordiamo che la fattispecie contestata al dipendente statale è quella di cui all’art. 615 ter codice penale, che dispone: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.”
Non un reato da prendere sottogamba, insomma.
Nei fatti, il dipendente dell’Agenzia delle Entrate evidentemente incuriosito dal verificare la pressione fiscale gravante sul Premier e la coniuge, ha “approfittato” della sua qualità di operatore con accesso ad una delle banche dati più interessanti a livello nazionale, ed ha visionato dati senza alcun autorizzazione. In suo soccorso però, in sede giudiziale, ha giocato proprio la famigerata legge sulla privacy, potendosi definire i dati visionati, non riservati né sensibili, ma solo personali e peraltro conoscibili. Il Giudice competente ha così ragionato escludendo la sussistenza dell’introduzione abusiva, in quanto assente una espressa volontà dell’Amministrazione dall’escluderlo dall’accesso. E qui si apre un dubbio, tutto giuridico, ma inevitabile: sicuramente l’accesso abusivo al sistema non è reato configurabile, ma quello di trattamento illecito dei dati, sì. Difatti, anche la sola consultazione al di fuori dello svolgimento delle proprie mansioni, soprattutto se sussistente una nomina ad incaricato ad hoc , può certamente costituire un trattamento illecito secondo le previsioni riferite alle fattispecie penali del decreto legislativo n. 196/2003.
Ma questa legge sulla privacy non sembra essere percepita per la portata che inizialmente il legislatore le aveva riservato. Allo stato attuale è difficile che un privato o le procure procedano penalmente per violazioni penali della normativa in materia di riservatezza, eppure quando scattano i controlli da parte della Guardia di Finanza, l’attenzione sul rispetto di questa normativa non è di basso livello.
La notizia-sentenza è singolare, perché apre le porte ad una scriminante di nuova generazione: la curiosità. In sostanza essere curiosi ed agire sulla scia di tale curiosità, può esimere da dover applicare tassativamente la normativa sulla privacy. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensa l’Autorità Garante in materia di protezione di dati personali considerata la grande attenzione che ultimamente si sta dando al concetto di riservatezza, e sarebbe altrettanto interessante capire qual è il confine tra trattamento lecito e trattamento illecito, quando un soggetto compie delle operazioni anche di sola consultazione, di nascosto dal titolare del trattamento e senza specifica autorizzazione.
Nessuno vuol essere colpevolista su una “sciocchezza” di questo tipo, ma sarebbe ora di dare una identità alla normativa in materia di privacy e non tirarla fuori solo per multare mancanze di informative o telecamere non a norma!
Valentina frediani http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=177
Costituisce reato consultare dati presso il data base aziendale senza alcun specifico motivo di lavoro? Cioè solo per dare un’occhiata ai fatti altrui? No, sembrerebbe proprio di no.
A stabilirlo è stato il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nola che ha ritenuto non perseguibile, un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che potendo accedere per motivi di ufficio nel data base dell’Agenzia, è andato a dare una fugace occhiata ai redditi di Prodi e Signora. Il reato contestato dal Pubblico Ministero era quello di accesso abusivo all’Anagrafe Tributaria. Ricordiamo che la fattispecie contestata al dipendente statale è quella di cui all’art. 615 ter codice penale, che dispone: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio.”
Non un reato da prendere sottogamba, insomma.
Nei fatti, il dipendente dell’Agenzia delle Entrate evidentemente incuriosito dal verificare la pressione fiscale gravante sul Premier e la coniuge, ha “approfittato” della sua qualità di operatore con accesso ad una delle banche dati più interessanti a livello nazionale, ed ha visionato dati senza alcun autorizzazione. In suo soccorso però, in sede giudiziale, ha giocato proprio la famigerata legge sulla privacy, potendosi definire i dati visionati, non riservati né sensibili, ma solo personali e peraltro conoscibili. Il Giudice competente ha così ragionato escludendo la sussistenza dell’introduzione abusiva, in quanto assente una espressa volontà dell’Amministrazione dall’escluderlo dall’accesso. E qui si apre un dubbio, tutto giuridico, ma inevitabile: sicuramente l’accesso abusivo al sistema non è reato configurabile, ma quello di trattamento illecito dei dati, sì. Difatti, anche la sola consultazione al di fuori dello svolgimento delle proprie mansioni, soprattutto se sussistente una nomina ad incaricato ad hoc , può certamente costituire un trattamento illecito secondo le previsioni riferite alle fattispecie penali del decreto legislativo n. 196/2003.
Ma questa legge sulla privacy non sembra essere percepita per la portata che inizialmente il legislatore le aveva riservato. Allo stato attuale è difficile che un privato o le procure procedano penalmente per violazioni penali della normativa in materia di riservatezza, eppure quando scattano i controlli da parte della Guardia di Finanza, l’attenzione sul rispetto di questa normativa non è di basso livello.
La notizia-sentenza è singolare, perché apre le porte ad una scriminante di nuova generazione: la curiosità. In sostanza essere curiosi ed agire sulla scia di tale curiosità, può esimere da dover applicare tassativamente la normativa sulla privacy. Sarebbe curioso sapere cosa ne pensa l’Autorità Garante in materia di protezione di dati personali considerata la grande attenzione che ultimamente si sta dando al concetto di riservatezza, e sarebbe altrettanto interessante capire qual è il confine tra trattamento lecito e trattamento illecito, quando un soggetto compie delle operazioni anche di sola consultazione, di nascosto dal titolare del trattamento e senza specifica autorizzazione.
Nessuno vuol essere colpevolista su una “sciocchezza” di questo tipo, ma sarebbe ora di dare una identità alla normativa in materia di privacy e non tirarla fuori solo per multare mancanze di informative o telecamere non a norma!
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