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ALTALEX NEWS


sabato 16 maggio 2009

SPECIALE IMMIGRAZIONE MINI-GUIDA 1^ PARTE

SPECIALE IMMIGRAZIONE MINI-GUIDA 1^ PARTE
Stranieri . Ingresso e Soggiorno.

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea, possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. Una volta in Italia richiederanno il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari, turismo, visita o studio sia inferiore a tre mesi. Tuttavia, attenzione, poiché va fatta una formale dichiarazione di presenza all’autorità di P.S. . I cittadini dell'Unione europea non hanno bisogno di permesso per soggiornare in Italia. Ma essi sono assoggettati ad altre regole dettate da normativa speciale che regolamenta anche i titoli di soggiorno nonché a rendere dichiarazione di presenza su apposita modulistica http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/moduldich.pdf .
Il Ministero dell’Interno ha recentemente diffuso una miniguida con il dettaglio di una serie di concetti base che è necessario conoscere per poter affrontare almeno a livello basico il tema dell’immigrazione. La guida è reperibile in rete all’indirizzo http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/0657_2007_10_11_guida_immigrazione.pdf Il DECRETO 26 Luglio 2007 regolamenta le modalita' di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007 n. 68 ed è pubblicato in (GU n. 181 del 6-8-2007 ). Esso è reperibile all’indirizzo http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/Decreto_Ministro_260707_3672.pdf . Consiglio anche la lettura del documento di presentazione alle Amministrazioni interessate: http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/TELEGRAMMA_URGENTISSIMO.pdf . Si ricorda inoltre che sin dal 2007 la circolare Amato ha autorizzato gli stranieri durante il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di rinnovo del PdS alla definizione della pratica a poter far ritorno nel Paese di provenienza e al rientro in Italia insieme all’esercizio di altri legittimi diritti (con una decisione assolutamente condivisibile) come ad esempio poter cambiare lavoro, essere assunti etc. come meglio si dirà in seguito. Per ora si rimanda al testo in rete reperibile all’indirizzo http://www.poliziadistato.it/pds/file/files/uscita_rilascio_rinnovo.pdf
L'ingresso in Italia (tratto da http://www.poliziadistato.it/articolo/220-L_ingresso_in_Italia )
L'ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
si presentano attraverso un valico di frontiera
siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio (pdf 17 Kb) equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere
abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto
non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione
non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali
dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno.
Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o di transito. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza , entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L'inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l'espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso.
Visto di ingresso (tratto da http://www.poliziadistato.it/articolo/227-Visto_di_ingresso )
Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente. Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.
Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:
finalità del viaggio;
mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
condizioni di alloggio
Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia. I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purchè non superiori a 90 giorni. Diversamente, cittadini di altri Paesi hanno sempre l'obbligo di visto. Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme). Il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni. Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Visto per soggiorni di lunga durata. (Nazionali)
Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l'eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.
Tipologie di Visto.Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
Visto tipo A: transito aeroportuale
Visto tipo B: transito
Visto tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
Visto tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.
17-11-2007
Il rilascio del permesso di soggiorno (tratto da http://www.poliziadistato.it/articolo/225-Il_rilascio_del_permesso_di_soggiorno )
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario avere:
il modulo di richiesta;
il passaporto, o altro documento di viaggio (pdf 17 Kb) equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
una fotocopia del documento stesso;
4 foto formato tessera, identiche e recenti;
un contrassegno telematico da € 14,62;
la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno:
90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
60 giorni prima della scadenza, per quello con validità di 1 anno;
30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
17-11-2007
In attesa del permesso di soggiorno (http://www.poliziadistato.it/articolo/213-In_attesa_del_permesso_di_soggiorno )
Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:
della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
del titolo di soggiorno scaduto,
del passaporto o altro documento equipollente.
La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:
l'uscita e il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
Con la circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.
27-10-2007
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. (Carta di soggiorno per cittadini stranieri) (tratto da http://www.poliziadistato.it/articolo/214-Permesso_di_soggiorno_CE_per_soggiornanti_di_lungo_periodo_Carta_di_soggiorno_per_cittadini_stranieri )
Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni (pdf 13 Kb) che offrono questo servizio o presso i Patronati (pdf 2 Kb)
Alla domanda è necessario allegare:
copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
copie delle buste paga relative all'anno in corso;
documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50€)
contrassegno telematico da euro 14,62
Il costo della raccomandata è di euro 30. Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.
Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:
avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.
Con il permesso di soggiorno CE è possibile:
entrare in Italia senza visto;
svolgere attività lavorativa;
usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:
esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Divieti e revoche
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:
per motivi di studio o formazione professionale;
per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
Il permesso di soggiorno CE è revocato:
se acquisito fraudolentemente;
in caso di espulsione;
quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.
17-11-2007
Cittadini della Comunità Europea (tratto da http://www.poliziadistato.it/articolo/10387-Cittadini_della_Comunita_Europea )
Con il D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008 (pdf 39 Kb), i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza (pdf 44 Kb) sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi. Per periodi superiori ai 3 mesi è necessario iscriversi all'anagrafe (pdf 19 Kb) del comune di residenza. Per l'iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale. Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un'assicurazione sanitaria. I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono chiedere la carta di soggiorno, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla).Alla domanda si allegano i seguenti documenti: documento d'identità o passaporto ed eventuale visto d'ingresso, documento che attesti la qualità di familiare, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario. Dopo cinque anni di permanenza continuativa, i familiari stranieri (cioè non della comunità europea) dei cittadini comunitari potranno chiedere la carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.La richiesta della carta di soggiorno permanente deve essere presentata, prima della scadenza della carta di soggiorno, alla Questura del luogo di residenza. 07-03-2008
Richiesta di asilo politico (tratto da http://www.poliziadistato.it/articolo/212-Richiesta_di_asilo_politico )
In base alla Convenzione di Ginevra, la richiesta di asilo politico, può essere presentata dal cittadino straniero all'ufficio di polizia di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia.Diversamente è possibile fare domanda direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura. Dopo il fotosegnalamento, la domanda viene inoltrata alla competente Commissione Territoriale, che dovrà valutare il riconoscimento dello status di rifugiato. Per completare la richiesta è comunque necessario presentare all'Ufficio Immigrazione della Questura:
il modulo di richiesta, con le motivazioni per le quali si richiede asilo, redatto nella lingua conosciuta dalla straniero;
copia del passaporto, se posseduto;
ogni altra documentazione comprovante i motivi della richiesta.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno. Per avere maggiori informazioni consulta l'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato, realizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno (art. 32 della legge n. 189/02) e redatto in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo. Dal 19 gennaio 2008 sono in vigore le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria. 17-11-2007

Rimando inoltre al link del blog amico http://pietrobertiimola.blogspot.com/search?updated-max=2009-05-15T05%3A47%3A00-07%3A00&max-results=7 ove è possibile reperire oltre 12 post che in dettaglio spiegano singole fattispecie cui mi sembra necessaria la trattazione.

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