Cassazione civile , sez. III, sentenza 25.07.2008 n° 20437
l'articolo completo è reperibile su http://www.altalex.com/index.php?idnot=45292 di cui ivi si riporta un breve estratto
...L'art. 2947 c.c., ai commi 1 a 2, dispone che il diritto al risarcimento dal danno derivante da fatto illecito si prescriva in cinque anni, ovvero in due se il danno è prodotto dalla circolazione dai veicoli di ogni specie; il comma 3 dello stesso articolo viene da tempo interpretato nel senso che, quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, il diritto di credito si prescrive nel momento in cui il reato si estingue per prescrizione (vedi Cass. nn. 3013/1985, 3036/1978, 1030/1973, 215/1973, 15159/1970).
Peraltro, ai fini dal computo della prescrizione penale, occorra avere riguardo al reato contestato nel capo d'imputazione, tanto che qualunque diminuzione della pena per effetto di determinazioni operate dal giudice nel corso del procedimento - come l'applicazione di circostanze attenuanti ovvero il mutamento dal titolo dal reato - non estende al diritto la eventuale più bravo prescrizione del reato ritenuto in sentenza (cfr. Cass. nn. 10967/2004, 4431/1997, 12919/1992, 4044/1992, 4118/1981, 3036/1978, 2026/1977, 1030/1973, 175/1968). In altre parole, la derubricazione del capo di imputazione eventualmente disposta dal giudice, non importa - trattandosi di situazione non prevedibile del danneggiato - l'estensione dalla più breve prescrizione del reato come definitivamente ritenuto nella sentenza al diritto al risarcimento del danno, la cui prescrizione resta invece ancorata a quella prevista in base alla pena edittale stabilita per il reato inizialmente contestato. Di conseguenza, seguendo l’orientamento della sentenza in commento, la prescrizione dell'azione risarcitoria, nel caso in cui l'illecito costituisca reato, inizia con il decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Ciò vale nei confronti di tutti i coobbligati, anche se costoro sono rimasti estranei nel procedimento penale. Ciò in quanto, l'art. 2947, quando fa coincidere il termine dell'azione risarcitoria con quello dell'azione penale, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, senza distinzione alcuna. Esso perciò si applica tanto contro la persona penalmente imputabile quanto contro coloro che sono tenuti al risarcimento del danno a titolo di responsabilità indiretta e che possono essere rimasti estranei al processo penale (Cfr. Cass. civ., se. Un., 14 giugno 1967 n. 1329 e le successive: Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 1989 n. 729; Cass. civ., sez. un., 5 luglio 1989 n. 3207 e Cass. civ., sez. lav., 24 aprile 1981 n. 2458).
(Altalex, 6 aprile 2009. Nota di Rocchina Staiano)
Peraltro, ai fini dal computo della prescrizione penale, occorra avere riguardo al reato contestato nel capo d'imputazione, tanto che qualunque diminuzione della pena per effetto di determinazioni operate dal giudice nel corso del procedimento - come l'applicazione di circostanze attenuanti ovvero il mutamento dal titolo dal reato - non estende al diritto la eventuale più bravo prescrizione del reato ritenuto in sentenza (cfr. Cass. nn. 10967/2004, 4431/1997, 12919/1992, 4044/1992, 4118/1981, 3036/1978, 2026/1977, 1030/1973, 175/1968). In altre parole, la derubricazione del capo di imputazione eventualmente disposta dal giudice, non importa - trattandosi di situazione non prevedibile del danneggiato - l'estensione dalla più breve prescrizione del reato come definitivamente ritenuto nella sentenza al diritto al risarcimento del danno, la cui prescrizione resta invece ancorata a quella prevista in base alla pena edittale stabilita per il reato inizialmente contestato. Di conseguenza, seguendo l’orientamento della sentenza in commento, la prescrizione dell'azione risarcitoria, nel caso in cui l'illecito costituisca reato, inizia con il decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Ciò vale nei confronti di tutti i coobbligati, anche se costoro sono rimasti estranei nel procedimento penale. Ciò in quanto, l'art. 2947, quando fa coincidere il termine dell'azione risarcitoria con quello dell'azione penale, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, senza distinzione alcuna. Esso perciò si applica tanto contro la persona penalmente imputabile quanto contro coloro che sono tenuti al risarcimento del danno a titolo di responsabilità indiretta e che possono essere rimasti estranei al processo penale (Cfr. Cass. civ., se. Un., 14 giugno 1967 n. 1329 e le successive: Cass. civ., sez. un., 6 febbraio 1989 n. 729; Cass. civ., sez. un., 5 luglio 1989 n. 3207 e Cass. civ., sez. lav., 24 aprile 1981 n. 2458).
(Altalex, 6 aprile 2009. Nota di Rocchina Staiano)
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