Via libera alle pubblicazioni in internet copiate
Valentina Frediani tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=175
“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo “in territorio di diritto d’autore” e chi l’ha scritto è il legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!!!! Da una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d’autore, considerando l’incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete…
In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione. Anzitutto il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è di una “tristezza unica”: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e “rovinate” per rientrare in un dettato normativo… Secondariamente i concetti di “uso didattico” o “scientifico” lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi…
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di “lucro”: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in “moneta sonante (o frusciante)”.
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d’autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando “OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!”.
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall’altra.
Quando si cercherà di portare le proposte e poi le leggi, nella direzione dell’incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l’equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un’ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro…. Valentina Frediani non può far valere alcun diritto, perché per la normativa sopra descritta, non sussiste alcun lesione del diritto d’autore.
Concetto interessante… che magari snatura la normativa a tutela delle opere dell’ingegno… ma mica si può accontentare tutti!!!! Anche se il dubbio è che a questo giro siano stati accontentati solo alcuni… ma proprio pochi….
Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet
Marco Masieri tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=164
Anche le immagini nonché i testi presenti online costituiscono oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art. 2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore. In altri termini al fine del riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono, come sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V del titolo II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve contenere: 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente), 2) l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia semplice ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun apporto creativo dell'autore e presente on line, non riporti le suddette indicazioni (autore o committente e anno di produzione) sarà possibile pubblicarla all'interno del proprio sito web fatta salva l'ipotesi di malafede. E' lecito ritenere che la malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi una fotografia semplice che sebbene priva dell'indicazione dell'autore e dell'anno di produzione sia presente all'interno di un sito web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright. In tale circostanza dunque occorrerà esaminare con attenzione la presenza o meno di tale informazione nel sito. In mancanza di tale messaggio non essendo configurabile la malafede sarà possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia semplice senza incorrere in alcuna violazione. A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali limiti è possibile riprodurre all'interno di un sito web testi già presenti on line.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. Ogni opera creativa, e quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che si vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il materiale è protetto da copyright non sarà possibile copiare il testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata dall'art. 70 l. 633/41 secondo cui “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il comma tre della medesima norma stabilisce poi che “ Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la citazione dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ma anche di qualsivoglia testo dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) ma soltanto ove ciò avvenga a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, ma non a scopo di lucro ovvero per uno scopo di carattere commerciale.
Valentina Frediani tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=175
“1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”
Avete letto bene: non è una bufala, ma quanto inserito dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Siamo “in territorio di diritto d’autore” e chi l’ha scritto è il legislatore!
Il 21 dicembre 2007, tra le 20 e le 21, mentre molti stavano per addentare una buona fetta di panettone, la VII Commissione del Senato della Repubblica, approvava il Disegno di legge S1861, recante le Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.
Un vero e proprio colpo di scena passato in sordina!!!! Da una prima lettura, in molti esulteranno pensando ad una vera e propria rivoluzione per il diritto d’autore, considerando l’incredibile abbattimento di barriere normative sino ad ieri presenti in rete…
In realtà questa disposizione confonde, a parere di chi legge, ancor maggiormente la situazione. Anzitutto il concetto di “immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate” è di una “tristezza unica”: la rete serve per far evolvere, non per reprimere le opere e tradurle in musiche o immagini incomprensibili e “rovinate” per rientrare in un dettato normativo… Secondariamente i concetti di “uso didattico” o “scientifico” lasciano il tempo che trovano: sono ampi, molto discrezionali, insomma: non certi…
In terzo luogo, torna trionfante lo scopo di “lucro”: ovvero il riconoscimento della possibilità di pubblicare opere in internet solo se lo sfruttamento non si traduce in “moneta sonante (o frusciante)”.
Quindi, ricapitolando: opere protette dal diritto d’autore in condizioni ordinarie, se io le devasto totalmente, snaturandole, posso diffonderle in rete, magari scrivendo una dizione specifica di richiamo nella pagina web indicando “OPERA DEGRADATA- NESSUN DIRITTO!”.
La cosa mi dà la vaga sensazione di non corrispondere alla riforma che da sempre attendono gli autori ed i produttori, da una parte, gli utenti della rete dall’altra.
Quando si cercherà di portare le proposte e poi le leggi, nella direzione dell’incremento della distribuzione via web? Quando sarà tolto l’equo compenso per agevolare il mercato della musica ordinaria?
Permettetemi infine un’ultima osservazione: nella norma come al solito si riporta tutto a meri interessi economici, ovvero la libertà di pubblicazione è in funzione della insussistenza di motivi di lucro. Quindi, per fare un esempio: Valentina Frediani compone un brano, lo diffonde tramite il proprio sito; Tizio lo ascolta, gli piace, se lo copia sul suo sito per fini didattici e senza scopo di lucro…. Valentina Frediani non può far valere alcun diritto, perché per la normativa sopra descritta, non sussiste alcun lesione del diritto d’autore.
Concetto interessante… che magari snatura la normativa a tutela delle opere dell’ingegno… ma mica si può accontentare tutti!!!! Anche se il dubbio è che a questo giro siano stati accontentati solo alcuni… ma proprio pochi….
Limiti all'utilizzo di testi e immagini in Internet
Marco Masieri tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=164
Anche le immagini nonché i testi presenti online costituiscono oggetto di tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore (legge 633 del 1941).
In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art. 2 legge 633 del 1941 costituiscono oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima legge.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici.
Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore. In altri termini al fine del riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate, ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
In particolare ove si voglia riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima.
Le fotografie semplici consistono invece essenzialmente nella mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono, come sopra accennato disciplinate appositamente nel capo V del titolo II della legge sul diritto d'autore.
In proposito particolare rilevanza assume l'articolo 90 il quale prescrive infatti che ogni esemplare della “foto semplice” deve contenere: 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente), 2) l'indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce un'opera d'arte 3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.
Ciò dunque significa che nel caso in cui una fotografia semplice ovvero volta a riprodurre un mero oggetto senza alcun apporto creativo dell'autore e presente on line, non riporti le suddette indicazioni (autore o committente e anno di produzione) sarà possibile pubblicarla all'interno del proprio sito web fatta salva l'ipotesi di malafede. E' lecito ritenere che la malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi una fotografia semplice che sebbene priva dell'indicazione dell'autore e dell'anno di produzione sia presente all'interno di un sito web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright. In tale circostanza dunque occorrerà esaminare con attenzione la presenza o meno di tale informazione nel sito. In mancanza di tale messaggio non essendo configurabile la malafede sarà possibile riprodurre nel proprio sito la fotografia semplice senza incorrere in alcuna violazione. A questo punto si tratta di valutare se ed entro quali limiti è possibile riprodurre all'interno di un sito web testi già presenti on line.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. Ogni opera creativa, e quindi anche i testi su Internet, è automaticamente protetta da copyright per il solo fatto di essere stata creata e quindi di esistere.
In tale circostanza anche ove il sito contenente il testo che si vuole riprodurre non menziona espressamente il fatto che il materiale è protetto da copyright non sarà possibile copiare il testo senza l'espresso e formale consenso dell'autore.
L'unica eccezione prevista dalla legge è rappresentata dall'art. 70 l. 633/41 secondo cui “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il comma tre della medesima norma stabilisce poi che “ Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”.
In altri termini dunque la legge consente, sia pur con la citazione dell'autore e della fonte, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ma anche di qualsivoglia testo dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo) ma soltanto ove ciò avvenga a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, ma non a scopo di lucro ovvero per uno scopo di carattere commerciale.
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