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ALTALEX NEWS


martedì 12 maggio 2009

Sul diritto alla cancellazione dall’albo informatico dei protesti

Sul diritto alla cancellazione dall’albo informatico dei protesti
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 25.02.2009 n° 4464

i principi di diritto enunciati:
È qualificabile come diritto soggettivo pieno la posizione giuridica del debitore che, provvedendo al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati nel rispetto dei tempi e degli adempimenti prescritti dalla disciplina prevista nell’art. 4 della legge n. 77 del 1955 (come sostituito dall’art. 2 della legge n. 235 del 2000), proponga istanza, in sede amministrativa, al responsabile dirigente dell’ufficio protesti della competente Camera di commercio per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, con la conseguente attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla successiva opposizione avverso il provvedimento di diniego o l’omessa pronuncia da parte del suddetto responsabile amministrativo, senza che rilevi in senso ostativo il generale divieto per il giudice ordinario di sostituirsi nell’esercizio di un’attività amministrativa.
La legge n. 77 del 1955, come modificata dalla legge n. 235 del 2000, disciplina una di quelle ipotesi eccezionali il cui al giudice ordinario è riconosciuta la legittimazione ad attuare la tutela giurisdizionale piena e completa del diritto soggettivo leso dal provvedimento amministrativo, attraverso non soltanto la disapplicazione, ma anche la sua diretta caducazione.
Nel giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo di reiezione dell’istanza dell’interessato da parte del dirigente, ovvero del suo rifiuto a provvedere su di essa, deve escludersi che la cognizione del giudice sia limitata al controllo delle dedotte ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato. Ma il giudice è tenuto all’accertamento proprio del presupposto cui la norma ha subordinato il diritto alla cancellazione, costituito dall’eseguito pagamento della cambiale o del vaglia cambiario nel termine indicato dalla norma, non potendo ammettere e ritenere sufficiente una prova diversa da quella espressamente prevista dalla legge anche perché la scelta dell’ammissibilità e dei limiti dei singoli mezzi di prova è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del legislatore.

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