Telefonia: la nuova procedura di conciliazione
Chiara Fantini tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=149
Il 19 aprile 2007, con delibera n. 173/07/Cons, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, che entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e, dalle ultime notizie a riguardo, la data precisa è quella del 24 giugno p.v..
L’impianto generale a difesa degli utenti è rimasto pressocchè identico a quello contemplato nella delibera dell’AGCOM n. 182/02/Cons sostituita con quella in argomento, salvo alcune novità introdotte con l’obiettivo di semplificare e rendere comprensibilmente più veloce la procedura. In primo luogo è stato riconosciuto ugual valore alla competenza di organi diversi dai Co.Re.Com., finora gli unici legittimati ad assumere la procedura. Precipuamente, l’art. 13 della Del. 173/07/Cons prevede che gli utenti possano rivolgersi alle commissioni paritetiche costituite tra operatori e associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, nonché a tutti gli organismi previsti dal Codice del Consumo (art. 141, commi 2 e 3, D.lgs 206/2005); rientrano in questa categoria anche gli uffici conciliatori delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Le controversie devolute agli organismi di conciliazione, in secundis, rimangono quelle previste dall’articolo 1, commi 11 e 12, della L. 249/1997 (Codice delle comunicazioni elettroniche). L’AGCOM, al riguardo, si preoccupa di risolvere alcune incongruenze riscontrabili nella passata disciplina per quanto di rilievo in ordine alle controversie instaurate per il recupero di crediti relativi alle prestazioni già effettuate e non contestate. Nel caso, infatti, l’Autorità contempla l’evenienza per l’operatore telefonico interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria e a questa e all’utente evita la necessità di sollecitare la conciliazione, inibendo in specie a quest’ultimo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. Escluse da detto obbligo sono anche le controversie promosse dalle associazioni consumeristiche aventi riguardo a generali e collettive azioni inibitorie, per le quali il Codice del Consumo (artt. 37, 139 e 140) prevede la ben più sbrigativa procedura cautelare. Finalmente si riconosce ai procedimenti sommari e a quelli speciali l’inevitabile preferenza, o meglio priorità, rispetto a procedure, come quella in questione, che, se ritenuta obbligatoria anche in tali casi, provocherebbe uno stallo insostenibile e incompatibile con l’urgenza e la concisione privilegiate dal legislatore ordinario nella previsione e nella disciplina delle dette procedure.
Una modifica ragguardevole riguarda i termini per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Segnatamente, i trenta giorni (decorrenti dalla proposizione dell’istanza), già previsti nel regolamento precedente, diventano termine essenziale, il mancato rispetto del quale comporta, cioè, che le parti interessate possano ricorrere all’AGO per far valere i loro diritti e le loro ragioni, indipendentemente dal fatto che la procedura di conciliazione si sia o meno conclusa (così art. 3 della Del. 173/07/Cons).
I tempi diventano parte interessante della procedura a garanzia di snellezza e di economicità della stessa laddove, anche, l’Autorità devolve agli organismi di conciliazione il potere di non dar corso alla procedura qualora la parte, che non ha proposto l’istanza, non manifesti nei cinque giorni dalla data dell’udienza di volervi partecipare, ovvero, nello stesso termine, dichiari esplicitamente il diniego alla richiesta conciliazione. In tali casi il responsabile del procedimento redigerà un verbale con il quale darà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante (in tal senso art. 8 della Del. 173/07). Sempre in tale direzione, la delibera in argomento prevede, affinché sia rispettato il termine essenziale dei trenta giorni per la conclusione della procedura, che la stessa abbia inizio non più tardi dei sette giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione alle parti dell’avviso della loro convocazione innanzi al responsabile del procedimento.
Occorre, a questo punto, una prima riflessione. Sembrerebbe che l’Autorità, dando risalto all’urgenza di ridurre il più possibile i tempi della conciliazione, non abbia tenuto conto del lavoro arretrato che i Co.Re.Com e, per essi gli altri organismi di conciliazione chiamati ad avvicendarsi ai primi, si troveranno ancora a dover sbrigare al momento dell’entrata in vigore della delibera dell’Autorità. Il carico di lavoro, affrontato da un organico allo stato rimasto invariato, non permetterà di rispettare la nuova tempistica, di conseguenza comportando, almeno per i primi tempi, l’inevitabile caducazione delle istanze, destinate a soccombere con un nulla di fatto nei trenta giorni previsti per la procedura. E, non solo, le cennate difficoltà non fanno altro che aggiungersi all’inerzia, di consueto usata, o meglio abusata, dagli operatori telefonici di non aderire al tentativo di conciliazione, senza che per essa l’Autorità prevedesse altre conseguenze se non, anche qui, il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Forse la riflessione è solo frutto di una diffidenza, connaturata in chi scrive, verso novità studiate a tavolino e, il più delle volte, calibrate su esigenze che non sono quelle di chi affronta la controversia. Speriamo sia così!!!!!!!!!!!
Un altro passaggio della delibera, interessante per lo sforzo dimostrato dall’Autorità di contenere l’egemonia degli operatori telefonici, è quello relativo alla possibilità, prevista dall’art. 5, riconosciuta ai Co.Re.Com. (dapprima la competenza era del solo Dipartimento per il contenzioso in forza presso l’AGCOM) di adottare, se adeguatamente richiesti, provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio. La disposizione su richiamata innanzitutto chiarisce, una volta per tutte, i casi in cui inderogabilmente l’operatore telefonico può arrogarsi il fastidioso diritto di sospendere il servizio. Ciò può avvenire a fronte di casi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti ovvero di ripetuto inadempimento dell’utente moroso. I parametri fissati dall’Autorità ai diversi gestori telefonici per poter dar corso alla sospensione del servizio sono chiari e non sembra possano dare adito a comportamenti ambigui e oltremodo arbitrari cui, nel corso degli anni, gli stessi ci hanno costretto ad assistere. Essi si rendono efficaci anche per l’utente che intenda richiedere i provvedimenti diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento poste in essere dall’operatore. E’ d’obbligo plaudire alla chiarezza esibita dall’organo regolamentare, tuttavia la disposizione in argomento induce a fondate perplessità. Il provvedimento, qualora adottato dal Co.Re.Com competente ha una durata circoscritta al tempo della procedura conciliativa. Ciò a significare che il povero utente, contestualmente all’istanza per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, intenzionato pure ad ottenere il detto provvedimento, avvii la relativa procedura con il Co.Re.Com competente per la conciliazione, con il pericolo di non approdare ad alcunché perché, nel frattempo, la controversia non è stata composta a causa dell’inerzia (ovvero della volontà contraria) fatta valere dall’operatore telefonico nei termini previsti dal regolamento. E a quel punto all’utente, qualora decida per la definizione della controversia davanti all’Autorità, non resta che rinnovare l’istanza per ottenere il provvedimento negato in fase conciliativa (così l’art. 21 della Del. 173/07/Cons); ovvero, diversamente, attivarsi con i mezzi allo stesso consentiti per assicurarsi identica tutela da parte del giudice eventualmente adito. Con inevitabile aggravio di spese e di tempo…………perso. Si aggiunga sul tema che nel caso in cui i Co.Re.Com manchino della delega a svolgere l’attività conciliativa, o nel caso in cui l’utente si rivolga ad altri organismi, il provvedimento va richiesto all’ufficio competente presso l’AGCOM, venendosi così ad instaurare due distinte procedure davanti a diverse amministrazioni nel caso competenti dall’esito, ancor più comprensibilmente, incerto. Con inevitabile aggravio di spese a carico del malcapitato utente e di tempo…..perso.
In definitiva, l’Autorità sembra aver risolto i suoi problemi con il tempo comprimendo il diritto di difesa dell’utente che, nonostante gli sforzi trasfusi nella delibera in questione, rimane in balia della volubile volontà degli operatori telefonici, mai disposti ad un serio componimento della controversia, come anche della poco incisiva iniziativa di alcuni responsabili del procedimento. Malgrado ciò, la fiducia dell’Autorità nell’attività dei Co.Re.Com’è tale da vagheggiare per essi la possibilità di ottenere le deleghe anche per il secondo livello di intervento, cioè per la definizione delle controversie. A voi i commenti!!!!
Chiara Fantini tratto dal sito web http://consulentelegaleinformatico.it/approfondimentidett.asp?id=149
Il 19 aprile 2007, con delibera n. 173/07/Cons, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il nuovo regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, che entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e, dalle ultime notizie a riguardo, la data precisa è quella del 24 giugno p.v..
L’impianto generale a difesa degli utenti è rimasto pressocchè identico a quello contemplato nella delibera dell’AGCOM n. 182/02/Cons sostituita con quella in argomento, salvo alcune novità introdotte con l’obiettivo di semplificare e rendere comprensibilmente più veloce la procedura. In primo luogo è stato riconosciuto ugual valore alla competenza di organi diversi dai Co.Re.Com., finora gli unici legittimati ad assumere la procedura. Precipuamente, l’art. 13 della Del. 173/07/Cons prevede che gli utenti possano rivolgersi alle commissioni paritetiche costituite tra operatori e associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale, nonché a tutti gli organismi previsti dal Codice del Consumo (art. 141, commi 2 e 3, D.lgs 206/2005); rientrano in questa categoria anche gli uffici conciliatori delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Le controversie devolute agli organismi di conciliazione, in secundis, rimangono quelle previste dall’articolo 1, commi 11 e 12, della L. 249/1997 (Codice delle comunicazioni elettroniche). L’AGCOM, al riguardo, si preoccupa di risolvere alcune incongruenze riscontrabili nella passata disciplina per quanto di rilievo in ordine alle controversie instaurate per il recupero di crediti relativi alle prestazioni già effettuate e non contestate. Nel caso, infatti, l’Autorità contempla l’evenienza per l’operatore telefonico interessato di adire direttamente l’autorità giudiziaria e a questa e all’utente evita la necessità di sollecitare la conciliazione, inibendo in specie a quest’ultimo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione ai sensi dell’art. 641 c.p.c. Escluse da detto obbligo sono anche le controversie promosse dalle associazioni consumeristiche aventi riguardo a generali e collettive azioni inibitorie, per le quali il Codice del Consumo (artt. 37, 139 e 140) prevede la ben più sbrigativa procedura cautelare. Finalmente si riconosce ai procedimenti sommari e a quelli speciali l’inevitabile preferenza, o meglio priorità, rispetto a procedure, come quella in questione, che, se ritenuta obbligatoria anche in tali casi, provocherebbe uno stallo insostenibile e incompatibile con l’urgenza e la concisione privilegiate dal legislatore ordinario nella previsione e nella disciplina delle dette procedure.
Una modifica ragguardevole riguarda i termini per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Segnatamente, i trenta giorni (decorrenti dalla proposizione dell’istanza), già previsti nel regolamento precedente, diventano termine essenziale, il mancato rispetto del quale comporta, cioè, che le parti interessate possano ricorrere all’AGO per far valere i loro diritti e le loro ragioni, indipendentemente dal fatto che la procedura di conciliazione si sia o meno conclusa (così art. 3 della Del. 173/07/Cons).
I tempi diventano parte interessante della procedura a garanzia di snellezza e di economicità della stessa laddove, anche, l’Autorità devolve agli organismi di conciliazione il potere di non dar corso alla procedura qualora la parte, che non ha proposto l’istanza, non manifesti nei cinque giorni dalla data dell’udienza di volervi partecipare, ovvero, nello stesso termine, dichiari esplicitamente il diniego alla richiesta conciliazione. In tali casi il responsabile del procedimento redigerà un verbale con il quale darà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante (in tal senso art. 8 della Del. 173/07). Sempre in tale direzione, la delibera in argomento prevede, affinché sia rispettato il termine essenziale dei trenta giorni per la conclusione della procedura, che la stessa abbia inizio non più tardi dei sette giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione alle parti dell’avviso della loro convocazione innanzi al responsabile del procedimento.
Occorre, a questo punto, una prima riflessione. Sembrerebbe che l’Autorità, dando risalto all’urgenza di ridurre il più possibile i tempi della conciliazione, non abbia tenuto conto del lavoro arretrato che i Co.Re.Com e, per essi gli altri organismi di conciliazione chiamati ad avvicendarsi ai primi, si troveranno ancora a dover sbrigare al momento dell’entrata in vigore della delibera dell’Autorità. Il carico di lavoro, affrontato da un organico allo stato rimasto invariato, non permetterà di rispettare la nuova tempistica, di conseguenza comportando, almeno per i primi tempi, l’inevitabile caducazione delle istanze, destinate a soccombere con un nulla di fatto nei trenta giorni previsti per la procedura. E, non solo, le cennate difficoltà non fanno altro che aggiungersi all’inerzia, di consueto usata, o meglio abusata, dagli operatori telefonici di non aderire al tentativo di conciliazione, senza che per essa l’Autorità prevedesse altre conseguenze se non, anche qui, il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Forse la riflessione è solo frutto di una diffidenza, connaturata in chi scrive, verso novità studiate a tavolino e, il più delle volte, calibrate su esigenze che non sono quelle di chi affronta la controversia. Speriamo sia così!!!!!!!!!!!
Un altro passaggio della delibera, interessante per lo sforzo dimostrato dall’Autorità di contenere l’egemonia degli operatori telefonici, è quello relativo alla possibilità, prevista dall’art. 5, riconosciuta ai Co.Re.Com. (dapprima la competenza era del solo Dipartimento per il contenzioso in forza presso l’AGCOM) di adottare, se adeguatamente richiesti, provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio. La disposizione su richiamata innanzitutto chiarisce, una volta per tutte, i casi in cui inderogabilmente l’operatore telefonico può arrogarsi il fastidioso diritto di sospendere il servizio. Ciò può avvenire a fronte di casi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti ovvero di ripetuto inadempimento dell’utente moroso. I parametri fissati dall’Autorità ai diversi gestori telefonici per poter dar corso alla sospensione del servizio sono chiari e non sembra possano dare adito a comportamenti ambigui e oltremodo arbitrari cui, nel corso degli anni, gli stessi ci hanno costretto ad assistere. Essi si rendono efficaci anche per l’utente che intenda richiedere i provvedimenti diretti a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento poste in essere dall’operatore. E’ d’obbligo plaudire alla chiarezza esibita dall’organo regolamentare, tuttavia la disposizione in argomento induce a fondate perplessità. Il provvedimento, qualora adottato dal Co.Re.Com competente ha una durata circoscritta al tempo della procedura conciliativa. Ciò a significare che il povero utente, contestualmente all’istanza per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, intenzionato pure ad ottenere il detto provvedimento, avvii la relativa procedura con il Co.Re.Com competente per la conciliazione, con il pericolo di non approdare ad alcunché perché, nel frattempo, la controversia non è stata composta a causa dell’inerzia (ovvero della volontà contraria) fatta valere dall’operatore telefonico nei termini previsti dal regolamento. E a quel punto all’utente, qualora decida per la definizione della controversia davanti all’Autorità, non resta che rinnovare l’istanza per ottenere il provvedimento negato in fase conciliativa (così l’art. 21 della Del. 173/07/Cons); ovvero, diversamente, attivarsi con i mezzi allo stesso consentiti per assicurarsi identica tutela da parte del giudice eventualmente adito. Con inevitabile aggravio di spese e di tempo…………perso. Si aggiunga sul tema che nel caso in cui i Co.Re.Com manchino della delega a svolgere l’attività conciliativa, o nel caso in cui l’utente si rivolga ad altri organismi, il provvedimento va richiesto all’ufficio competente presso l’AGCOM, venendosi così ad instaurare due distinte procedure davanti a diverse amministrazioni nel caso competenti dall’esito, ancor più comprensibilmente, incerto. Con inevitabile aggravio di spese a carico del malcapitato utente e di tempo…..perso.
In definitiva, l’Autorità sembra aver risolto i suoi problemi con il tempo comprimendo il diritto di difesa dell’utente che, nonostante gli sforzi trasfusi nella delibera in questione, rimane in balia della volubile volontà degli operatori telefonici, mai disposti ad un serio componimento della controversia, come anche della poco incisiva iniziativa di alcuni responsabili del procedimento. Malgrado ciò, la fiducia dell’Autorità nell’attività dei Co.Re.Com’è tale da vagheggiare per essi la possibilità di ottenere le deleghe anche per il secondo livello di intervento, cioè per la definizione delle controversie. A voi i commenti!!!!
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