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ALTALEX NEWS


martedì 12 maggio 2009

Sull'uso di gruppo di sostanze stupefacenti e configurabilità del reato di spaccio

Sull'uso di gruppo di sostanze stupefacenti e configurabilità del reato di spaccio
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 26.09.2008 n° 36876

http://www.altalex.com/index.php?idnot=45450
Si relaziona su alcuni precedenti sul tema:
Corte di Cassazione Sez. VI [sentenza, 1 Marzo 2007, n. 37078 (rv. 237274), CED Cassazione, 2007] che “...non sono punibili, e rientrano pertanto nella sfera dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), l'acquisto e la detenzione di droga destinata all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo, giacché in tal caso l'omogeneità teleologica della condotta dell'agente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione come codetenzione e impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione”;
Sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27393, Rossi1, ebbe a precisare “In caso di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, affinché la fattispecie esuli dall'ambito dell'illecito penale per refluire in quello di rilevanza amministrativa, è necessario che l'acquirente sia anche assuntore e che abbia effettivamente avuto mandato all'acquisto e alla detenzione della sostanza per uso personale dai componenti del gruppo, cioè che sia certa sin dall'inizio l'identità dei medesimi, nonché manifesta la volontà dei medesimi di procurarsi la sostanza destinata al consumo personale”;
Secondo Cassazione 23-01-1986, Dell'Aquila, in Riv. Pen., 1987, 284, idem 20 maggio 1987,
“La detenzione di stupefacenti per uso di gruppo non consente l'applicabilità dell'esimente della modica quantità, trattandosi di compossesso e non di detenzione pro-quote” ;
Invece, ritiene Sez. IV, sent. n. 4842 del 6 febbraio 2004 (ud. del 02-12-2003) (rv 229368) che
[l'esistenza di una mandato analogo teoricamente all'istituto di cui agli artt. 1388 e 1706 c.c. conferito dalla pluralità di acquirenti in favore di un singolo soggetto] riconosce, invece, come in subiecta situazione, ciascuno dei mandanti “abbiano acquisito la disponibilità "pro quota" della sostanza, con l'effetto che la successiva ripartizione per l'uso in comune finirebbe con l'essere penalmente non significativa” ;

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