Gli interessi tutelati ed il discrimen tra nullità ed inesistenza. Con l’orientamento espresso nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha cercato di tutelare tutti i soggetti che interagiscono nel procedimento di notificazione ovvero il soggetto attivo, notificante, ed il soggetto passivo, destinatario della notifica, i cui rispettivi diritti ed interessi sono tutti meritevoli di valutazione e tutela da parte dell’ordinamento. Difatti se da un lato si è cercato di proteggere il diritto del notificante ad intraprendere iniziativa giudiziaria, dall’altro lato si è salvaguardato il diritto del destinatario della notifica a conoscere di un’iniziativa attivata nei suoi confronti ed eventualmente difendersi entro un contraddittorio regolarmente istauratosi (sul punto cfr. Corte Cost. 26-11-2002 n. 477). Del resto tali diritti, ad agire ed alla difesa, sono entrambe situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate in pari misura in forza del disposto dell’art 24 Cost. .
Ora: pare proprio che l’elemento discriminatorio tra nullità ed inesistenza debba individuarsi avendo riguardo degli interessi e dei diritti facenti capo ai soggetti coinvolti nella notificazione. Logico è che una notificazione che esorbitando del tutto dai suoi paradigmi legislativi, non determini la conoscenza legale dell’atto notificato al suo destinatario, debba ritenersi inesistente in quanto lesiva del diritto alla difesa di costui. Di contro, altrettanto logico è ritenere “solamente” nulla la notificazione che, seppur effettuata in inosservanza delle norme che la disciplinano, sia in grado di portare l’atto a conoscenza del suo destinatario e metterlo nelle condizioni di difendersi in giudizio, anche perché muovere da premesse diverse da queste appena evidenziate, significherebbe sottrarre la notificazione dai poteri di impulso del suo autore e subordinare la sua validità ai comportamenti del suo destinatario (il quale, il più delle volte, ha semmai interesse ad inficiarla del tutto).
Conclusioni. In ragione di quanto sin qui esposto, secondo l’anzi richiamata giurisprudenza, l’inesistenza della notificazione opererebbe residualmente nelle sole ipotesi in cui per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa.
Anche nell’occasione de qua la Suprema Corte si è espressa conformemente al suddetto orientamento ravvisando l'inesistenza giuridica della notificazione quando questa “manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale, cioè, da non consentirne l'assunzione nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge”.
Del resto, detto orientamento, ispirato alla regola della riduzione dell’area dell’inesistenza della notificazione degli atti processuali, è in perfetta sintonia con i principi a suo tempo espressi in materia dal Giudice delle Leggi (Corte Cost. 13-06-2000 n. 189; 06-12-2002 n. 520; 18-03-2004 n. 98) in base ai quali debbono evitarsi delle irragionevoli e gravi sanzioni di inammissibilità come l’inesistenza, le quali tutto al più possono trovare luogo solo nei casi in cui il vizio della notifica comprometta l’effettivo esercizio del diritto alla difesa ex art 24 Cost. del destinatario dell’atto.
Ciò pare giusto anche sulla scorta del principio di ragionevolezza e del principio del giusto processo introdotto nel nostro ordinamento dall’art 111 Cost., alla luce del quale la sanzione dell’inesistenza della notificazione deve essere relegata ad una posizione marginale nel nostro sistema, così senza dare rilievo a meri formalismi non giustificati dalla esigenza di tutela di effettive garanzie difensive (sul punto cfr. Cass. S.U. 29 ottobre 2007 n. 22641, Cass. S.U. 16-06-2006 n. 13916 e Cass. 03-09/06-2004 n. 109). Certo è che miglior soluzione auspicabile per la questione in esame sarebbe stato ed è un intervento legislativo volto a disciplinare la figura della c.d.”inesistenza “ della notificazione e riorganizzare la materia delle invalidità delle notificazioni degli atti processuale senza lasciare che, come purtroppo spesso accade ai giorni nostri, ad un vuoto legislativo debba sopperire l’intervento di una giurisprudenza spesso e sempre chiamata a svolgere compiti non di sua competenza istituzionale.
Peraltro, nel caso di specie non era necessario provvedere a tale incombente, considerato che la finalità della reiterazione era stata praticamente realizzata con la costituzione in giudizio della parte convenuta in appello.
Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resistono con controricorso M.I. e M. R..
Motivi della decisione
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto.
Ad avviso del ricorrente, i giudici di appello sarebbero incorsi nella violazione dell'art. 330 c.p.c., perchè, pur avendo riconosciuto che all'avv. Claudio xxxxxxxx (difensore del T. all'epoca della notifica dell'appello) non competeva nè la qualifica di rappresentante in giudizio della parte nè quella del domiciliatario - essendo stata la procura "ad litem" conferita all'avvocato Maria Carla xxxxxxxx che avrebbe dovuto essere l'esclusiva destinataria della notificazione - aveva tuttavia ritenuto che la rilevata ed esistente anomalia fosse riconducibile alla ipotesi generale in cui la notificazione viene eseguita in luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge.
Questa interpretazione, ad avviso del ricorrente, si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la erronea notificazione della impugnazione a persona che non risulti avere la rappresentanza processuale della parte, nè sia sua domiciliataria, comporta non la semplice nullità di detta notificazione sanabile "ex tunc" dalla costituzione in giudizio dell'intimato, bensì la inesistenza della impugnazione in quanto eseguita presso persone non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto, con conseguente inammissibilità della stessa, essendo preclusa ogni possibilità di sanatoria mediante rinnovazione.
Osserva il Collegio:[...]
Di fronte a tale accertamento, logicamente motivato, si infrangono le censure formulate dal ricorrente.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo
Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1750
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo
Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1750
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