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venerdì 18 marzo 2011

Garanzie procedimentali piene per l'abuso del diritto


Garanzie procedimentali piene per l'abuso del diritto
Con l'importantissima sentenza n. 54/42/11, la Commissione tributaria di Milano afferma un principio sacrosanto e fondamentale: quello secondo cui le garanzie procedimentali del previo contraddittorio e della motivazione rafforzata sia applicano anche al disconoscimento dei vantaggi tributari avvenuto non perché le operazioni del contribuente rientrano nei casi contemplati dall'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973, ma perché costituenti abuso del diritto, in forza della regola giurisprudenziale creata sulla base dell'art. 53 Cost.
Commissione tributaria provinciale Milano, Sez. XLII, Sentenza 21/02/2011, n. 54
Il problema pratico è ben noto. La legge prevede solo certe ipotesi di elusione fiscale (art. 37-bis) e per esse prevede una speciale procedura, con precise garanzie, previste a pena di nullità (previo contraddittorio, obbligo di considerare le ragioni del contribuente, obbligo di motivare espressamente su di esse, nullità radicale dell'accertamento in caso di violazione). La giurisprudenza ha ritenuto (contrastata fieramente da pressoché tutta la dottrina) che possano essere disconosciute anche altre operazioni elusive, non fondandosi su tale norma ma sull'art. 53 Cost. Ammessa (e non concessa tale possibilità) è sorto il problema se, quantomeno, il contribuente potesse in tali ipotesi godere delle garanzie procedimentali previste per le ipotesi di elusione codificate. Rispondere di no avrebbe elevato al quadrato le ragioni di perplessità circa la soluzione giurisprudenziale.Non solo si sarebbero potute disconoscere operazioni senza la previsione del relativo potere da parte della legge, in casi non previsti e quindi non determinabili a priori, ma, addirittura, in tali casi, i più incerti e bisognosi di garanzie, non sarebbero state applicabili le difese e i presidi previsti dalla legge per i casi espressamente disciplinati e contemplati. Almeno tale secondo approdo abnorme viene evitato dalla pregevole sentenza in rassegna. Essa, per vero, si fonda anche su un argomento formale: si verte in un caso di imposta di registro e l'art. 37-bis sarebbe richiamato dall'art. 53-bis del D.P.R. n. 131/1986. La Commissione tributaria tuttavia soggiunge - e l'affermazione è comunque assai importante in termini di principio - che le garanzie sarebbero applicabili comunque, pena una evidente violazione del principio di uguaglianza. Un principio fondamentale, che potrebbe far cadere molti degli accertamenti già emanati per abuso del diritto.
Alberto Marcheselli Tratto da Quotidiano Ipsoa 2011

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