Cassazione penale , sez. IV, sentenza 09.08.2009 n° 28219
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Ai fini della configurabilita' della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, onde deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece e' ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186, C.d.S.), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.
Costituisce "opzione scientifica non arbitraria" il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l'assunzione dello sostanza.
Ciò implica che, astrattamente, tale circostanza potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di "alterazione" da stupefacenti, che costituisce il proprium del reato di cui all'articolo 187 C.d.S.. (1-5)
(*) Riferimenti normativi: art. 187 C.d.S..(1) In materia di guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, si veda Tribunale Savona, sentenza 02.04.2009 n° 354.(2) In materia di guida, sostanze stupefacenti e competenza, si veda Corte Costituzionale, ordinanza 13.03.2008 n° 54.(3) In tema di reato di guida in stato di ebbrezza e competenza del Tribunale, si veda Corte Costituzionale 133/07. (4) In tema di guida in stato di ebbrezza e disciplina dell’alcool test, si vedano Cassazione penale 19486/08 e Cassazione penale 43405/07.(5) In tema di guida in stato di ebbrezza e guida sotto effetto di stupefacenti, si veda Sanzioni Amministrative: manuale operativo, Adducci/Camilletti, Altalex eBook, 2008.
(Fonte: Altalex Massimario 32/2009) guida sostanze stupefacenti supefacenti droga conducente esame principio attivo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza del 9 luglio 2009, n. 28219
(Presidente Rizzo, Relatore Piccialli)
FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Savona, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di "patteggiamento" avanzata nell'interesse di C.C.A., imputato dei reati di cui all'articolo 589 c.p., articoli 186 e 187 C.d.S., ha ritenuto di applicare la pena solo relativamente ai primi due reati, mentre ha prosciolto il prevenuto per la contravvenzione di cui all'articolo 187 C.d.S., ritenendo che l'esito degli accertamenti sui liquidi biologici non fossero bastevoli per dare la prova della condizioni di alterazione del conducente, sul rilievo che la "positivita'" in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti nel sangue puo' risultare anche a diversi giorni di distanza dalla relativa assunzione, onde in difetto di apposita visita neurologica volta ad accertare la "perduranza" dello stato di alterazione dovuta all'assunzione di stupefacenti non poteva ritenersi raggiunta la prova della responsabilita'.
Avverso il proscioglimento parziale ricorre il Procuratore della Repubblica di Savona, che prospetta l'abnormita' del provvedimento gravato.
Il ricorso e' fondato, giacche' la decisione gravata, pur se non abnorme in senso tecnico, e' viziata sotto un duplice profilo, per evidenti violazioni di legge.
In primo luogo, sviluppando le doglianze del ricorrente, vi e' da rilevare come il giudice abbia esorbitato dai poteri/doveri attribuitigli dall'ordinamento in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Come e' noto, infatti, a fronte di una richiesta di "patteggiamento", e' potere/dovere del giudice quello di esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimita' della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'esistenza di una qualsiasi causa di non punibilita'. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che puo' condurre ad una pronuncia di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano "palese" l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilita', indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessita' di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (cfr. Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Ne deriva, coerentemente, che qualora non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 129 c.p.p., la motivazione al riguardo e' sufficiente che contenga menzione dell'avere il giudice effettuato la verifica richiesta dalla legge e dell'insussistenza di alcuna delle ipotesi riconducigli al citato articolo 129 c.p.p. (tra le tante, cfr. Sezione 4, 3 dicembre 2003, Okorie).
Nella specie, il giudice e' andato oltre i limiti suindicati, laddove ha inteso affrontare e risolvere una tematica inconciliabile con il limitato spazio valutativo imposto dalla corretta applicazione dell'articolo 129 c.p.p..
Infatti, la giurisprudenza, sul punto, e' assolutamente costante: tra le tante, Cassazione, Sezione 4, 6 giugno 2007, Loffredo; Sezione 4, 7 febbraio 2007, Macchiarelli; Sezione 4, 1 marzo 2006, Orsini; nonché, Sezione 4, 28 aprile 2006, Verdi, ai fini della configurabilita' della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, onde deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece e' ammesso per l'ipotesi di guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 C.d.S.), in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.
Tale accertamento risultava, nella specie, essere stato effettuato e, cio', ai limitati fini del "patteggiamento" poteva e doveva escludere una soluzione liberatoria ex articolo 129 c.p.p.. Diverso discorso, infatti, si sarebbe potuto fare, ma solo in sede di processo di merito, con riferimento alla tematica evocata dal giudicante circa la possibile non corrispondenza tra esito positivo del riscontro sui liquidi ed effettività dello stato di alterazione. E' tematica che potrebbe in astratto porsi in quanto secondo un'opzione scientifica non arbitraria, la presenza del principio attivo stupefacente persiste per un certo arco temporale (anche alcune settimane), dopo l'assunzione dello stupefacente, sicché potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di "alterazione" da stupefacenti che costituisce il proprium del reato di cui all'articolo 187 C.d.S.. E' situazione, questa, che dovrebbe imporre il ricorso anche ad elementi di riscontro esterni in primo luogo, gli elementi sintomatici esterni trasferibili nel processo attraverso la deposizione degli operanti sì da poter pervenire, solo allora, ad una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.
E' pero' tematica, come si e' detto, propria dell'accertamento processuale ordinario, inconferente rispetto alla diversa situazione del "patteggiamento" e, rispetto a questo, del proscioglimento ex articolo 129 c.p.p..
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza merita censura.
A tali argomenti va soggiunto un ulteriore rilievo, pur non evocato direttamente nel ricorso. Il giudicante, in vero, operando una "frammentizzazione" della decisione rispetto alla richiesta concordata ha finito con il vulnerare il proprium dell'accordo pattizio.
Infatti, l'eliminazione di uno o più reati oggetto del "patteggiamento", modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza (cfr. Sezione 4, 1 luglio 2004, PG in proc. Temperini).
In conclusione, la sentenza va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al competente Tribunale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Savona
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