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domenica 6 settembre 2009

Ricongiungimento familiare per lo straniero con reddito pari all’assegno sociale Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.05.2009 n° 11803

Ricongiungimento familiare per lo straniero con reddito pari all’assegno sociale
Cassazione civile , sez. I, sentenza 20.05.2009 n° 11803


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 20 maggio 2009, n. 11803

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 19295-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in Carica, elettivamente domicjliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope Iegis;- ricorrente
contro
****
- controricorrente -
avverso il decreto Rg. 482/05 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il 10.01.2006 il 20/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei 27/01/2009 dai Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’
udito l’Avvocato P. DARIO per il controricorrente che insiste nel rigetto del ricorso;
udito il P.G. in persona del Dott. MARINELLI VINCENZO che conferma le conclusioni scritte.
Svolgimento del processo
La corte d’appello di Milano con decreto deI 20 gennaio 2005 ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’ Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell’ 11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese **** in favore della figlia ****, nata il 18 novembre 1985.
La corte territoriale, premesso che il nulla osta era stato rifiutato per l’accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con una figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l’art. 29, 3 comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga di percepire nell’ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.
Il Ministero dell’inteno ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.Resiste con controricorso il ****
Motivi della decisione
1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998, il Ministero lamenta che la corte territoriale abbia fatto applicazione della lettera b) della citata disposizione, riguardante i figli minori, mentre nella specie, avendo la stessa compiuto la maggiore età dopo la domanda di nulla osta, avrebbe dovuto farsi applicazione della lettera b bis. Lamenta inoltre che non stata richiesta la dimostrazione della titolarità di un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.
2. Il ricorso à manifestamente infondato.
L’art. 29, 30 corna lettera lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda ilricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l’art, 23, l comma della legge n. 189 del 2002 e poi con l’art. 2, 10 comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. La norma ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età.
Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 1.00, 00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
DEPOSITATO N CANCELLERIA il 20.05.2009.

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