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ALTALEX NEWS


lunedì 21 settembre 2009

Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi: la responsabilità della Banca

Illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi: la responsabilità della Banca
Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701 (Antonio Tanza, Raffaele Plenteda) dal sito web http://www.altalex.com/index.php?idnot=47290


Nella giurisprudenza degli ultimi anni, si registrano nuovi interessanti risvolti nell’area della tutela dei consumatori.
L’ambito di riferimento, in particolare, è quello della tutela dell’utente di banca dove, dietro la spinta propositiva di alcune associazioni dei consumatori, si va delineando un vero e proprio filone di sentenze che affrontano il tema della responsabilità della Banca per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo interbancario gestito da Banca d’Italia, finalizzato alla valutazione del merito di credito della clientela e all’analisi e gestione del rischio. Ad esso sono tenuti a partecipare tutti gli istituti bancari e gli intermediari finanziari vigilati dalla stessa Banca d’Italia, i quali hanno l’obbligo di effettuare periodicamente le segnalazioni relative alla posizione debitoria della propria clientela verso il sistema creditizio, attraverso prestabilite categorie di censimento dei rischi prestabilite, tra le quali si segnala la categoria “crediti per cassa - sofferenze” e quella “sofferenze - crediti passati a perdita”.
Con la stessa periodicità con la quale sono tenuti a segnalare i nominativi dei propri clienti titolari di un rapporto di credito che presenti una qualche criticità, gli istituti di credito ricevono dal sistema le informazioni raccolte in conseguenza delle segnalazioni pervenute dagli altri partecipanti.
La Centrale dei Rischi, in definitiva, raccoglie e comunica alle banche i nominativi di tutti i clienti che si siano rivelati “cattivi pagatori” nei pregressi rapporti, in modo da metterle in condizione di valutare con la dovuta attenzione la possibilità di riconoscere loro l’apertura di nuove linee di credito.
I nominativi oggetto di segnalazione, in buona sostanza, ben difficilmente potranno nuovamente accedere al credito.
Come agevolmente si intuisce, la segnalazione del proprio nominativo è destinata a produrre conseguenze davvero dirompenti nei confronti del consumatore/utente non soltanto di tipo strettamente patrimoniale, ma anche sotto il profilo dell’onore e della reputazione personale e/o professionale, atteso che l’inserimento del proprio nome nelle categorie di censimento sopra indicate conferisce al soggetto un vero e proprio imprimatur di debitore insolvente, che il meccanismo di diffusione automatica delle informazioni provvede immediatamente a divulgare a tutti gli operatori del sistema bancario.
Considerata la sua potenzialità dannosa, dunque, la segnalazione alla Centrale dei Rischi delle posizioni “a sofferenza”, per quanto oggetto di un obbligo posto a carico della Banca, deve essere effettuata con particolare attenzione e circondata da tutte le cautele necessarie “al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole”.
Ne deriva che, qualora la Banca, omettendo di mettere in campo tutte le cautele ed attenzioni che il caso impone, segnali al sistema interbancario il nominativo di un cliente che non aveva alcun debito, ovvero aveva una debito inferiore rispetto a quello fatto oggetto di segnalazione, sorge una responsabilità risarcitoria a suo carico.
La pronuncia in commento, innestandosi in un filone giurisprudenziale che si delinea in maniera sempre più chiara, condanna la banca a risarcire il danno non patrimoniale da inesatta informazione in relazione ad un caso in cui la segnalazione è scaturita non già da un “mero errore” compiuto dall’istituto di credito nella individuazione del nominativo, ma dalla scorretta ricostruzione della (presunta) esposizione debitoria, in presenza di contestazioni alla conduzione del conto provenienti dal cliente.
Assai spesso, infatti, la richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi si innesta in una più complessa vicenda, che muove dalla contestazione, da parte del cliente, della capitalizzazione degli interessi passivi.
In questi casi, il cliente non paga perché ritiene non dovuti gli interessi anatocistici, ma la banca, nonostante la contestazione, considera il debito del cliente come insoluto e, pertanto, lo classifica “in sofferenza” o “in perdita”, procedendo alla segnalazione del nominativo alla Centrale dei Rischi.
L’accertata illegittimità della segnalazione, dunque, scaturisce dal riconoscimento della fondatezza delle contestazioni sulla conduzione del conto mosse dal cliente.
Ricorrendo questa ipotesi, alla richiesta di risarcimento danni da illegittima segnalazione la banca oppone una difesa fondata sulla asserita obbligatorietà della segnalazione stessa e sulla conseguente assenza di colpa dell’istituto segnalante, il quale è (recte: sarebbe) tenuto automaticamente all’adempimento informativo tutte le volte in cui ricorra un’ipotesi di mancato pagamento.
È questo il primo passaggio nodale sul quale si sofferma il Giudice veneziano, il quale osserva come l’esistenza, all’epoca della segnalazione, di un aperto dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante la nullità della clausola di determinazione degli interessi come “da uso di piazza”, l’intervento innovativo sul tema della Corte di Cassazione, nonché il clamore che tale pronuncia aveva suscitato nell’ambiente e la conoscenza, confermata da altre circostanze oggettive, che la banca aveva dei nuovi orientamenti che andavano profilandosi sul punto, fossero elementi oggettivi che imponevano alla banca stessa di astenersi dal procedere alla segnalazione del nominativo.
In un siffatto contesto, la segnalazione alla centrale dei rischi effettuata dalla banca è, oltre che illegittima, anche colposa e, pertanto, fonte di responsabilità risarcitoria.
La stessa Corte di Cassazione, peraltro, ha già avuto modo di chiarire che “…l’apposizione a sofferenza di un credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest’ultimo …” (Cass. civ. n. 7958/09)
Quanto al danno risarcibile e, segnatamente, al danno non patrimoniale, il Tribunale di Venezia fa applicazione della tesi del c.d. “danno in re ipsa”, riconoscendo il diritto al risarcimento anche in assenza di una prova oggettiva che sia stata fornita dal cliente segnalato.
“Non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte”.
Il principio del danno in re ipsa trova corretta applicazione nel caso di specie, se si considera che la segnalazione alla Centrale Rischi, essendo una forma di pubblicità dello stato di insolvenza del cliente rivolta ad un’intera categoria di persone, le quali accedono a tale (inesatta) informazione, determina automaticamente una lesione (ingiusta) dell’onore e della reputazione del soggetto segnalato come persona, a prescindere dalla natura imprenditoriale dell’attività dallo stesso eventualmente esercitata.
Il discredito personale (ed eventualmente anche commerciale) del soggetto segnalato ed il conseguente vulnus all'immagine, pertanto, si verifica ipso facto e determina il diritto al risarcimento del danno.
Nell’ultimo periodo, peraltro, si rinvengono numerose sentenze di merito dello stesso segno. Ex multis, vedi Tribunale Lecce, Sez. Maglie, GOT A. Rizzo, sentenza n. 193 dell’11.6.09: “… per quanto concerne la degnazione alla centrale rischi è di tutta evidenza che essa si risolve in un indubitabile discredito patrimoniale idoneo a provocare un danno anche alla reputazione imprenditoriale del segnalato sicché l’accertamento di una lesione della onorabilità della persona, come nel caso de quo, determina in re ipsa anche l’accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso”.
Vedi, anche Tribunale Lecce, Sez. Campi Salentina, GOT Nocera, sentenza 9.7.09: “La suddetta erronea ed illegittima segnalazione ha determinato, quindi, un danno non patrimoniale per gli istanti che è in re ipsa, in quanto indubbiamente ricorre una lesione alla reputazione ed all'immagine dei soggetti segnalati e, cioè, una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con i quali gli istanti operano”.
Si richiama, infine, Tribunale Lucera, Dott. A. Chirulli, sentenza n. 89 del 10.3.09: “La (…) erronea ed illegittima segnalazione ha determinato, quindi, un danno non patrimoniale per gli istanti che è in re ipsa, in quanto indubbiamente ricorre una lesione alla reputazione ed all’immagine dei soggetti segnalati e, cioè, una diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con i quali gli istanti operano…”.
Si sottolinea, in appendice, l’evidente analogia applicativa che, con riferimento al tema della prova del danno da lesione all’onore e alla reputazione, esiste tra le soluzioni adottate dalla giurisprudenza, per in verso, nell’ambito della responsabilità da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e, per altro verso, in materia di responsabilità da protesto illegittimo.
Come è evidente, si tratta di questioni del tutto simili che, pertanto, la giurisprudenza affronta e risolve ricorrendo a criteri applicativi analoghi.
(Altalex, 14 settembre 2009. Nota di Antonio Tanza e Raffaele Plenteda) banche illegittima segnalazione Centrale dei Rischi Antonio Tanza Raffaele Plenteda
Tribunale di Venezia
Sentenza 17 giugno 2009, n. 1701
Massima e Testo Integrale

La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole.
Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva alcun credito nei confronti del soggetto segnalato, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria. (1-3)
(*) Riferimenti normativi: art. 2043 c.c..(1) Sul tema, si veda anche Tribunale Lecce, sentenza 1496/08.(2) Si veda, altresì, Tribunale Mantova, sentenza 27.05.2008.(3) In dottrina, si veda l’articolo di Antonio Tanza, Il danno in re ipsa nell’illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
(Fonte: Altalex Massimario 31/2009) banca Centrale Rischi
Tribunale di Venezia
Sentenza 17 giugno 2009, n. 1701

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Maria Antonia Maiolino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4011/2002 RG (n. 4011/2002 RG, cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 R.G.), promossa con atto di citazione
DA
D.B S.RL., F.B., A.D., con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone
- ATTORI -
CONTRO
B.A.P.V. S.p.a., con l'avv. (…)
- CONVENUTA -
cui è stata riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5131/2004 R.G. promossa
DA
D.B S.RL., F.B., A.D., con gli avv.ti Antonio Tanza ed Alessandro Bozzone
- OPPONENTI -
CONTRO
B.A.P.V. S.p.a., con l'avv. (…)
- OPPOSTA -
oggetto: diritto bancario
...omissis...
Motivi della decisione
...omissis...
Per quanto attiene alla domanda attorea risarcitoria connessa alla segnalazione dei correntisti presso la Centrale Rischi (la circostanza non è stata contestata durante il corso del giudizio ma solo negli scritti conclusivi: valgono quindi le considerazioni già esposte in merito all'onere di specifica contestazione), deve segnalarsi che, per quanto possa condividersi la tesi difensiva della banca in ordine alla sussistenza di un obbligo di segnalazione delle posizioni "a sofferenza" presso la Centrale, per evitare che chi non appare in grado di tener fede ai propri obblighi economici possa continuare a ricorrere al credito senza che la banca contattata sia resa edotta delle condizioni patrimoniali effettive, non può sottacersi come detto obbligo imponga all'istituto, di credito una particolare cautela. Invero, se il soggetto viene segnalato affinché le altre banche stiano attente nell'erogargli il credito disponibile (e sostanzialmente ben difficilmente costui troverà ancora un istituto di credito disponibile), è essenziale svolgere tale dovere con particolare attenzione al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ebbene, nel caso di specie la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta alla base di un erroneo presupposto di fatto: è stato appurato che la banca, lungi dall'avere un credito, aveva un debito nei confronti degli attori.
La banca si difende al riguardo, sottolineando come le contestazioni alla conduzione del conto fossero state mosse dagli attori solo in giudizio ed anzi, prima del contenzioso, fosse stato raggiunto un accordo per un rientro rateale dall'esposizione, poi non rispettato. La tesi non convince. Le questioni che hanno condotto alla ricostruzione della sussistenza di un credito in capo agli attori traggono origine da un dibattito dottrinale e giurisprudenziale risalente negli anni. Nell'esaminare la questione della nullità della clausola di determinazione degli interessi come da "uso su piazza" sono state citate pronunce risalenti alla fine degli anni novanta ed allo stesso periodo risale anche il noto revirement in tema di capitalizzazione degli interessi passivi. È vero che le questioni non registravano ancora soluzioni consolidate, ma il forte interesse che le novità giurisprudenziali avevano provocato imponevano alla banca ben superiore cautela a quella dimostrata. D'altro canto, non v'è dubbio che l'istituto di credito fosse ben al corrente della problematica inerente la capitalizzazione degli:interessi passivi: dagli estratti conto è infatti emerso che l'istituto a lire dall'anno 2000 aveva dato esecuzione alla menzionata delibera CICR, disponendo la reciproca capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi (le questioni esposte e í precedenti giurisprudenziali accennati sono più disattente trattati nella sentenza non definitiva).
Cosicché deve concludersi nel senso che l’imprudente segnalazione degli attori alla Centrale Rischi è stata non solo illegittima ma anche colposa.
Per quanto attiene alle conseguenze pregiudizievoli di cui gli attori chiedono il risarcimento, non v'è dubbio che l'illegittima segnalazione sia idonea a cagionare un danno ai segnalati (Cass. n. 21428/2007); detto danno può presentarsi sotto diversi profili: "poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca" (Cass. n. 12929/2007).
Ebbene, nel caso di specie se non v'è prova del danno patrimoniale, ma non è necessaria una particolare prova del danno non patrimoniale, che deriva alla persona fisica per il solo fatto di ricevere una pubblica segnalazione di debito e di incapacità di farvi fronte, situazione aggravata dal fatto che, essendo i coniugi B attivi nell'attività commerciale, ne risulta pregiudicata anche la loro onorabilità non solo personale ma anche professionale specifica. È intuitivo che non risulta possibile quantificare con esattezza detto pregiudizio: il "danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso" (Cass. n. 12929/2007).
Nella quantificazione della somma spettante agli attori a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l'ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca: ovvero l'importo di € 29.770,59, perché è quell'importo che ha condotto all'illegittima segnalazione. In via equitativa può essere riconosciuto a ciascuna delle parti un terzo della somma indicata, pari ad € 9.923,53: la banca convenuta va condannata a versare alla società D.B. s.r.l., al B ed alla D la somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della domanda al saldo (come richiesto).
La domanda ex art. 96 c.p.c, formulata dalla banca convenuta non appare invece fondata: le questioni giuridiche sollevate dagli attori-opponenti sono dibattute da tempo, sono complesse e nel momento in cui è sorto il contenzioso le problematiche erano senz'altro note – come già evidenziato – ma senz'altro non erano consolidate le soluzioni.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
P.Q.M.
Tribunale di Venezia, I sezione civile, in persona del Giudice Monocratico Maria Antonia Maiolino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 4011/2002 r.g., cui è stata riunita la causa n. 5131/2004 r.g.), ogni diversa eccezione e domanda rigettate, così provvede:
- previa compensazione, condanna la banca convenuta a versare alla società D.B. s.r.l. la somma di 17.683,14 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- condanna la banca convenuta a restituire alla signora D la somma di € 775,58 oltre interessi legali dal 10.7.2002 al saldo;
- accerta e dichiara che i garanti B e D non hanno nei confronti della banca alcun debito che tragga origine dalla obbligazione fidejussoria assunta;
- condanna la banca convenuta a risarcire agli attori il danno cagionato per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, liquidato in € 9.923,53 per ciascuna parte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in armo rivalutata dal 10.7.2002 al saldo;
- rigetta La domanda attorea ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese sostenute dagli attori, liquidate per l'integrale difesa in complessivi € 14.500,00, di cui € 4.500,00 per diritti, € 10.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge; le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta ed opposta, con condanna al rimborso di quanto gli attori documenti di avere anticipato alla consulente.
Venezia, 22.12009
Il Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino
Pubblicata il 17 giugno 2009

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