Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.07.2009 n° 15469 (Francesco Logiudice)
La Suprema Corte torna a pronunciarsi sul giudice competente a decidere le azioni possessorie proposte nei confronti della P.A..
I giudici di Piazza Cavour affermano, iterum, che la tutela giurisdizionale contro l'agere illegittimo della P.A. spetta all A.G.O., quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione dell’ Amministrazione non trovi corrispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
A tal fine, la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento.
Il che non si verifica quando l'amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda.
Sicchè, in materia di occupazioni illegittime, sono chiaramente ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione usurpativa caratterizzate dal tratto che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui manca del tutto una dichiarazione di pubblica utilità. E alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione al bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d'efficacia (Cass. SS.UU. 13.6.06 n. 13659 ed, in seguito, conformi e pluribus 12.9.08 n. 23561, 19.4.07 n. 9323, 2.4.07 n. 8210, 28.2.07 n. 4632, 7.2.07 n. 2688, 31.10.06 n. 23339).
In base ai principi suesposti, il giudice della Nomofilachia, in relazione al caso di specie, ritiene che, successivamente all'entrata in vigore dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall’art. 7 dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, quali risultanti a seguito degli interventi della Consulta (sent. nn. 204 e 281 del 2004, 191 del 2006), le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. (e di chi agisca per conto di essa) quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio dei poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali.
Ove risulti, invece, sulla base del criterio del petitum sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità sull'esercizio del potere da parte della P.A., va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il G.A., poiché costituisce una questione di merito, la cui decisione spetta al giudice provvisto di giurisdizione, stabilire se l'azione sia proponibile e la pretesa dell'attore possa essere soddisfatta (cfr.Cass. SS.UU. 12.9.08 n. 23561, 8.5.07 n. 10375, 28.2.07 n. 4633).
Ne consegue, per le ragioni in precedenza svolte, che la presente controversia, con la quale la C., deducendo l’illegittimità dei comportamenti materiali posti in essere dall'Amministrazione Provinciale, ha chiesto in via di tutela possessoria, nella rilevata carenza d'esercizio d’un potere ablatorio da parte dell'Amministrazione stessa, la rimessione in pristino della situazione qua ante, è da attribuire alla giurisdizione ordinaria, per tale denunziata ed in questa sede riscontrata carenza dovendosi ravvisare, nell'operato dell'Amministrazione, quel mero comportamento materiale lesivo di diritti soggettivi la cognizione del quale la richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto non potesse essere legittimamente devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale istituita dalla legislazione di fine millennio nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica e comunque dell’uso del territorio.
(Altalex, 15 settembre 2009. Nota di Francesco Logiudice) giudice competente azioni possessorie pubblica amministrazione Francesco Logiudice
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 7 aprile - 2 luglio 2009, n. 15469
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