Il “pignoramento presso terzi” da parte degli agenti della ricossione: cenni sul procedimento di riscossione diretta prevista dagli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
di Fernanda Ballardin
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Sommario: 1. Introduzione - 2. I presupposti di applicazione dell'art. 48-bis - 2.1. La nozione di beneficiario - 2.2. La ristretta nozione di “inadempimento” ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis - 2.3. La nozione di pagamento - 3. Prospettive di applicazione e di evoluzione normativa - Riferimenti normativi.
1. Introduzione
L’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l’articolo 48-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Successivamente, l’art. 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 ha apportato alcune modifiche al testo originale dell´art. 48-bis, e ne ha subordinato l’operatività all’entrata in vigore del regolamento ministeriale di attuazione di cui al comma 2 della norma. In seguito, la legge 22 novembre 2007, n. 222 ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159. Ulteriori modifiche alla normativa sono state, infine, apportate dall’art. 2 comma 17 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
In relazione alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle società a totale partecipazione pubblica, il regolamento di attuazione, previsto dal comma 2 della norma, è stato emanato con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Di conseguenza, la normativa è divenuta operativa e concretamente applicabile dal 29 marzo 2008. Tuttavia, in relazione alle società a prevalente partecipazione pubblica, l’art. 6, comma 1, del suindicato D.M. 40/08, rinvia ad un successivo regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze la disciplina per l’attuazione dell´art. 48-bis.
Sotto il profilo ermeneutico, le modalità applicative dell’istituto sono state chiarite dal Ministero dell´Economia e delle Finanze. Particolarmente rilevanti in materia sono le circolari n. 22 del 29 luglio 2008[1], e n. 29 dell’8 ottobre 2009, con le quali vengono fornite, in ordine alle questioni ritenute di maggior rilievo, talune precisazioni e chiarimenti, anche di natura esegetica, nonché delle indicazioni tese a dare soluzione alle problematiche emerse in fase di applicazione della suddetta disciplina, e di affrontare taluni aspetti critici concernenti i raggruppamenti temporanei di imprese e la cessione del credito, vista l’importanza sottesa all’applicazione della disciplina recata dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. n. 40/08.
La disposizione di cui all’art. 48-bis, dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 comma 17 della L. 94/2009, non è applicabile alle aziende né alle società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modifiche dalla L. 356/92[2].
Va ricordato, infine, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 maggio 2009[3] recante “disciplina delle modalità di attuazione dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, concernente la certificazione dei crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi. Difatti, anche se limitatamente all’anno 2009, tale decreto prevede che, al fine di permettere agli enti pubblici territoriali di rilasciare la predetta certificazione finalizzata alla cessione del credito, venga attivata una verifica afferente all’art. 48-bis secondo le modalità previste dal regolamento, senza dar luogo, nel caso di riscontrato inadempimento, all’attivazione automatica delle procedure di riscossione coattiva da parte degli agenti della riscossione.
In seguito alle sopracitate modifiche normative, l’attuale testo dell’articolo 48-bis prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di verificare, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, l’amministrazione non deve procedere al pagamento, segnalando tale circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Inoltre, al comma 2-bis, si afferma che l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
D’altra parte, l’art. 72-bis prevede che l'atto di pignoramento presso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2 n.4 c.p.c., l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di quindici giorni[4] dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica e, per le restanti somme, alle rispettive scadenze.
La disciplina sopradescritta, impropriamente denominata “procedura di pignoramento presso terzi” da parte degli agenti della riscossione (impropriamente perché, in realtà, sussistono notevoli differenze rispetto alla procedura esecutiva presso terzi disciplinata dal codice di rito), costituisce un importante strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei soggetti privati inadempienti. Tale disciplina consente, infatti, di recuperare le somme in maniera quasi immediata, senza osservare particolari procedure, se non quella, appunto, della preventiva “verifica” prevista dall’art. 48-bis. Di conseguenza, proprio perché il privato debitore riveste un ruolo del tutto passivo, è indispensabile individuare con esattezza i presupposti di applicazione della norma, nonché le fattispecie da sottoporre all’obbligo di preventiva verifica, al fine della legittima applicazione della procedura di cui agli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. I presupposti di applicazione dell'art. 48-bis
L’applicazione della procedura in esame ha dei presupposti ben diversi da quelli previsti dal codice di procedura civile in tema di pignoramento presso terzi. Il codice di rito prevede, infatti, un doppio controllo sul titolo esecutivo che ne è presupposto, in quanto, anche se il titolo è di formazione extragiudiziale, esso è soggetto, in primis, al controllo dell’organo che lo forma, e poi dell’ufficio che materialmente procede all’esecuzione. Inoltre, il pignoramento presso terzi, nell’esecuzione civile, produce il semplice effetto di accantonare le somme ed i beni pignorati, in attesa della definizione della procedura esecutiva e dell’ordine di assegnazione del magistrato, mentre la procedura di cui agli artt. 48-bis e 72 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’incasso diretto delle somme da parte degli agenti della riscossione, in seguito all’esito positivo della procedura di verifica.
Il procedimento è, quindi, notevolmente più veloce, non richiede la designazione di un difensore, non prevede la fissazione di un’udienza, con effetti sul carico giudiziale, risultando di conseguenza più opportuno, seppur senza produrre gli stessi effetti della procedura per eccellenza giudiziale. Inoltre, non è prevista la citazione del terzo pignorato, né il conseguente passaggio dal giudice dell’esecuzione, ed il terzo è tenuto a effettuare il versamento in base all’atto ricevuto dall’agente della riscossione, senza che vi sia un’ordinanza di assegnazione dell’autorità giudiziaria.
Esso presenta, quindi, un carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile.
Tale eccezionale procedura è già passata al vaglio della Corte Costituzionale[5], la quale si è espressa sulla questione di legittimità dell’art. 72. In tale occasione, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità, per aspetti formali, senza tuttavia esprimere un giudizio “sostanziale” sulle problematiche dedotte.
Proprio in virtù dell’eccezionalità del procedimento in esame, nonché dell’interpretazione restrittiva della normativa fornita dalle varie circolari in materia, si impone un particolare rigore nella verifica e nella valutazione dell’effettiva presenza dei presupposti di applicazione dell’intera disciplina, sia da parte degli agenti della riscossione che da parte dell’Amministrazione responsabile per il pagamento. Si osserva, a riguardo, che il pagamento, in sede di riscossione diretta, effettuato in mancanza dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge, potrebbe dare luogo alle varie forme di responsabilità amministrativa. D’altra parte, la normativa non prevede nessuna specifica sanzione qualora il terzo pignorato non esegua il pignoramento stragiudiziale.
2.1. La nozione di beneficiario
Per quanto riguarda la nozione di soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dall’art. 1 lett. “b” del D.M. 40/08, esso consiste nel destinatario di un pagamento, a qualunque titolo, di una somma superiore a 10.000,00 euro da effettuarsi da parte dei soggetti pubblici. Pertanto, la procedura di verifica non deve iniziare, e, se erroneamente iniziata, deve essere immediatamente interrotta, qualora il credito del soggetto beneficiario non superi tale somma.
Alcuni dubbi sono sorti in relazione ai rapporti nell´ambito della pubblica amministrazione. Sul punto, la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008, emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcuni importanti chiarimenti, affermando che la norma di cui all´art.48-bis non deve trovare applicazione in relazione ai pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). A fondamento di tale affermazione, la Circolare evidenzia che taluni soggetti ricompresi nell’ambito della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal loro regime giuridico e seppure titolari di specifiche funzioni, di proprie risorse umane e finanziarie ed anche di una propria legittimazione, sostanziale e processuale, nei confronti dei terzi, concorrono, in base al Sistema Europeo dei Conti, alla formazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. In effetti, le disposizioni legislative in materia di finanza pubblica, nonché tutte le norme atte a produrre comunque effetti sul gettito erariale, sono destinate, in ultima analisi, ad un miglioramento del conto economico consolidato, anche al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dall´Unione europea e, in particolare, al rispetto del “Patto di stabilità e crescita” previsto dalla risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997[6].
Infine, va evidenziato che tra le diverse Amministrazioni Pubbliche non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’articolo 48-bis. Di conseguenza, non è necessario l’espletamento della verifica prevista all’articolo 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica.
Inoltre, siccome l´art. 48-bis fa genericamente riferimento alle società a totale partecipazione pubblica, senza nulla specificare in ordine alle partecipazioni indirette, si evidenzia, altresì, che le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta.
2.2. La ristretta nozione di “inadempimento” ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis
L’esatta individuazione della nozione di “inadempimento” è di estrema importanza ai fini dell’applicabilità della normativa in esame, una volta che l’art. 2 del D.M. n. 40/08 prevede, al comma 2, che l’Equitalia Servizi s.p.a. controlli, avvalendosi del suo sistema informativo, se risulta un inadempimento a carico del beneficiario, e ne dia comunicazione al soggetto pubblico richiedente entro i cinque giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta. Orbene, come si evince dalla lettura del’art. 1 lett. “e” del D.M. n. 40/08, in tema di definizioni, non è sufficiente un puro e semplice inadempimento affinché sia attivata la procedura di verifica. In effetti, l’inadempimento deve essere qualificato, una volta che l’oggetto della norma consiste nel “mancato assolvimento, da parte del beneficiario, nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, attuato con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 3 settembre 1999 n. 321”.
Pertanto, al fine della configurabilità della nozione di inadempimento, non si può prescindere dalla verifica (e del conseguente rincontro, da parte dell’Amministrazione) circa l’effettiva esecutività delle cartelle esattoriali oggetto del debito, il che implica, ai sensi del combinato disposti di cui agli artt. 72-bis e 50 del D.P.R. 602, il necessario decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. A tal fine, occorre tenere in considerazione tutte le norme processual-civilistiche sul decorso dei termini di legge, comprese quelle riguardanti il periodo feriale[7]. Inoltre, qualora l’esecuzione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, secondo le modalità stabilite dall’art. 26 del D.P.R. 602/73. Tale avviso resta efficace per 180 giorni dalla notifica.
Oltre all’esecutività delle cartelle, al fine di procedere alla riscossione diretta, l’agente competente dovrà verificare, altresì, l’effettiva sussistenza e l’esigibilità del credito al momento della richiesta di riscossione. A riguardo, la Circolare M.E.F. n. 22/08 rammenta che il ricorso eventualmente proposto dal debitore non produce effetti sospensivi automatici. Tuttavia, l’avvenuto deposito di una sentenza favorevole al contribuente, anche nelle more dell’emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, non deve comportare la sospensione del pagamento a favore del beneficiario né l’attivazione della procedura di verifica, nemmeno nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria abbia proposto gravame.
Infine, la suddetta Circolare chiarisce che non deve ritenersi scaduto il termine di cui all’art. 50 cit. nei casi in cui sia stata concessa al contribuente una dilazione di pagamento, a norma dell’art. 19, oppure una sospensione amministrativa della riscossione (artt. 19-bis e 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), o nel caso in cui il debitore abbia beneficiato di un provvedimento di sospensione della riscossione in via di autotutela ai sensi dell’art. 2-quater comma 1-bis del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, ovvero in via giudiziale ex art. 47 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2.3. La nozione di pagamento
Il legislatore utilizza il termine “pagamento” sia in relazione alle Amministrazioni Pubbliche quanto alle società partecipate, per le quali si applica la disciplina civilistica. Si ritiene, pertanto, che il “pagamento” si riferisca all’adempimento di un obbligo contrattuale di natura privatistica. Di talché, la normativa in esame non deve riguardare il semplice trasferimento di somme che, pur transitando per la Pubblica Amministrazione, non costituiscono oggetto di un vero e proprio “pagamento”.
A titolo esemplificativo, la suindicata Circolare ha elencato alcune ipotesi di trasferimento di somme non soggette alla procedura di cui all’articolo 48-bis, come i trasferimenti effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall’Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali. Inoltre, qualora sussista un chiaro interesse pubblico alla erogazione di provvidenze economiche, al fine di non compromettere il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione, non potrà trovare applicazione l’articolo 48-bis, che costituisce una norma a carattere generale.
In relazione alle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento, si ritiene che nemmeno tali trasferimenti debbano assoggettarsi alla procedura di verifica, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato[8]. Tra l’altro, va segnalato che anche l’art. 3, comma 4, secondo periodo del Regolamento, richiama l’articolo 545 del codice di procedura civile avente ad oggetto i crediti impignorabili. Ne consegue che l’impossibilità di effettuare il pignoramento sui crediti vantati dal beneficiario rende inutile procedere alla verifica di cui all’articolo 48-bis.
Un altro caso di esclusione dell’applicazione della sospensione del pagamento a favore del beneficiario si ravvisa nell’ipotesi in cui vi sia la presenza di diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute ed altri diritti costituzionalmente protetti.
Altre ipotesi di pagamenti esclusi dall’obbligo di verifica sono le seguenti: versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali; rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.); corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l’indennità post-sanatoriale disposta dall’articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l’indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210); pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping; pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità; pagamenti a titolo di assegno alimentare; sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento; indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124); finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
3. Prospettive di applicazione e di evoluzione normativa
Per quanto sopraesposto, risulta indispensabile, nei singoli casi concreti, una rigorosa verifica circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di legittimità della procedura in esame, e l’esatta individuazione delle concrete fattispecie ad essa assoggettabili. Ciò al fine di evitare che la procedura di la riscossione diretta possa essere applicata su presunti crediti oggetto, in realtà, di cartelle eventualmente saldate, non esecutive, inesigibili o annullate in sede amministrativa o giudiziaria. In effetti, è possibile che il soggetto privato, indiretto destinatario di una illegittima procedura di verifica e di riscossione diretta, possa subire dei danni derivanti dal mancato versamento delle somme legittimamente dovutegli, o dall’eventuale ritardo nel pagamento delle stesse, e di conseguenza sono ipotizzabili diverse forme di responsabilità amministrativa.
Una volta accertata la necessità di una applicazione rigorosa e di un’interpretazione restrittiva della normativa, al fine di tutelare la posizione giuridica del privato debitore (che è il vero “terzo” nella procedura), Al fine di non incorrere in equivoci, potrebbe essere utile l’introduzione dell’obbligo, a carico dell’agente della riscossione, di allegare, all’atto della richiesta di riscossione diretta, prova dell’effettiva notifica del privato debitore sull’avvio della procedura di riscossione diretta, applicando le norme processual-civilistiche in tema di notifiche e di compiuta giacenza, in modo che egli possa eventualmente opporsi tempestivamente all’esecuzione qualora vi siano i presupposti.
Una volta delimitato l’ambito di applicazione della procedura, è tuttavia auspicabile l’istituzione di una analoga fattispecie procedurale anche in tema di pignoramenti presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c., quantomeno per quanto riguarda i procedimenti esecutivi instauratisi nei confronti di debitori che siano a loro volta creditori dello Stato. Difatti, la possibilità per i creditori privati di conoscere se i loro debitori siano o meno titolari di crediti immediatamente esigibili nei confronti della Stato, analogamente a quanto previsto per Equitalia Servizi s.p.a., nonché, una volta muniti di un titolo esecutivo ed autorizzati dall’Autorità giudiziaria, di chiedere direttamente l’incasso delle somme ai soggetti pubblici, produrrebbe l’effetto di ridurre notevolmente i tempi dell’esecuzione civile presso terzi, e di aumentarne l’efficacia ed i risultati positivi, spesso compromessi da eccessivi passaggi burocratici, da tempi spesso non definibili, dalle numerose garanzia poste a tutela del debitore e dal notevole appesantimento della procedura qualora si debba iniziare il giudizio di accertamento.
Riferimenti normativi
Legge 15 luglio 2009, n. 94;Decreto 19 maggio 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;Circolare del 29 luglio 2008, n. 22;Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, del Ministro dell’Economia e delle Finanze;Decreto Legge del 1 ottobre 2007, n. 159;Circolare 6 agosto 2007, n. 28;Circolare 4 settembre 2007, n. 29;D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262;Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203;Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;D.L. 25 settembre 2001, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;Decreto 3 settembre 1999, n. 321, del Ministro delle Finanze;D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656;D.L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;Legge 25 febbraio 1992, n. 210;Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;Legge 21 febbraio 1991, n. 52;L. 23 agosto 1988, n. 400;Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;Legge 10 dicembre 1970, n. 1088;D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;Legge 31 maggio 1965, n. 575Legge 30 luglio 1959, n. 623;Legge 25 luglio 1952, n. 949;Decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 180;Legge 16 marzo 1942, n. 267;Regio Decreto del 18 novembre 1923;Legge 20 marzo 1865, n. 2248.
________________
[1] Pubblicata nella G.U. serie generale n. 186 del 9 agosto 2008.
[2] Concernenti ipotesi particolari di confisca, ai sensi della L. 575/65, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso.
[3] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 157 del 9 luglio 2009.
[4] In seguito alla direttiva di Equitalia n. 12/2010, il termine indicato dalla norma passa da 15 a 60 giorni, al fine di consentire al debitore iscritto a ruolo di potersi difendere adeguatamente contro le esecuzioni forzate che si ritengono errate.
[5] V. Corte Costituzionale, ordinanza n. 393 del 28/11/2008.
[6] Pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 236 del 2 agosto 1997; cfr. Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell´Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza.
[7] V. legge 7 ottobre 1969 n. 742.
[8] Cfr. Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - parere n. 2834/2007 - adunanza del 22 ottobre 2007
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