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ALTALEX NEWS


sabato 11 dicembre 2010

Sostanze stupefacenti, pastore, transumanza, sopra soglia, legittimità

Sostanze stupefacenti, pastore, transumanza, sopra soglia, legittimità
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 19.03.2009 n° 12146

Sostanze stupefacenti – pastore – transumanza – sopra soglia – legittimità [d.P.R. n. 309 del 1990]
E’ legittimo che un pastore che va in transumanza, porti con sé una quantità di sostanze stupefacenti sopra soglia. (1-11)
(1) In tema di differenze tra droghe leggere e pesanti, si veda Cassazione penale, sez. VI, sentenza 04.03.2009 n° 9874).(2) In tema di offensività delle sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale , sez. IV, sentenza 14.01.2009 n° 1222.(3) In materia di coltivazione di sostanza stupefacenti e di pericolo del pericolo, si veda Cassazione penale, SS.UU., sentenza 10.07.2008 n° 28605.(4) Con riferimento alle sostanze stupefacenti, caso Le iene e test antidroga somministrati ai politici, si veda Cassazione penale 23086/2008. (5) In materia di sostanze stupefacenti ed uso personale, si veda Cassazione penale 17899/2008.(6) In materia di sostanze stupefacenti ed avvocato, si veda Cassazione penale 9166/2008.(7) In materia di fumus commissi delicti e possesso di sostanze stupefacenti, si veda Cassazione penale 2217/2008.(8) In materia di sostanze stupefacenti e coltivazione, si veda Cassazione penale 871/2008.(9) In materia di legittimità della coltivazione domestica, si veda Cassazione penale 40362/2007.(10) In materia di spaccio di sostanze stupefacenti e lista delle droghe, si veda Cassazione penale 19056/2007.(11) In materia di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale, si veda Cassazione penale SS.UU. 21832/2007.
Tra i contributi più recenti della dottrina sul tema delle sostanze stupefacenti, si vedano:- Portelli, L'attività meramente informativa via internet in materia di sostanze stupefacenti non è reato, in Diritto dell'Internet, 2008, n. 3, IPSOA, p. 273;- Mancuso, Appunti sulla competenza in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, in Cassazione penale, 2007, n. 10, GIUFFRÈ, p. 3734;- Di Bitonto, Quali garanzie per la deposizione del tossicodipendente cessionario di sostanze stupefacenti?, in Cassazione penale, 2007, n. 11, GIUFFRÈ, p. 4067;- Zaina, La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti, MAGGIOLI, 2006; - Leo, Sul momento consumativo delle fattispecie di acquisto e vendita di sostanze stupefacenti, in Diritto penale e processo, 2005, n. 2, IPSOA, p. 168.
(Fonte: Altalex Massimario 13/2009. Cfr. nota di Carlo Alberto Zaina)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 19 marzo 2009, n. 12146
...omissis...
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di trento ricorre per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale (art.73 dpr 309/90), avverso la sentenza con cui il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di **** In ordine al delitto di cui all’art.73, comma 1-bis dpr 309/90 come modificato dalla Legge 49/06.
Il **** era stato chiamato a rispndere dell'illecita detenzione di gr. 38,376 di sostanza stupefacente (hashish e marijuana) contenere gr. 1,28 di principio attivo pari al 3,4% da cui potevano essere ricavate 53,1 dosi giornaliere. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta nel corso di un controllo casuale nell'autovettura del ****, non suddivisa in dosi preconfezionati, ma contenuta per la maggior parte (gr. 31,725) in un involucro e, per il resto, in vasetti contenenti i rimanenti frammenti, alcuni dei quali mescolati con tabacco.
Il giudice di merito ha ritenuto che le circostanze in cui la droga fu trovata e le modalità della sua conservazione rendevano credibile l'imputato, che giustificò la detenzione come volta a precostituirsi una scorta, per esclusivo uso personale, da utilizzare nei mesi seguenti in cui avrebbe curato la transumanza di greggi di pecore.
In sintesi il giudice trentino ha ritenuto che, pur essendo stato superato il dato quantitativo, previsto dalla tabella ministeriale, va prosciolto l'imputato che allega la detenzione per uso personale, se manca la prova da parte dell'accusa sulla finalità non personale della detenzione.
2. Rileva il ricorrente che la sentenza è errata in punto di diritto, avendo il giudice omesso di considerare il mutamento del quadro normativo per effetto dell'entrata in vigore della legge 49/2006 che, in presenza di superamento della soglia quantitativa fissata nella specifica tabella, "ricollega la sanzione penale ad un'apparenza di destinazione desunta dagli elementi positivamente descritti dal legislatore.
"Appare del tutto ragionevole ritenere - aggiunge il ricorrente - [...] se non si vuole opinare che il legislatore utilizzi le parole solo a scopo didattico, che la legge abbia comunque, previsto una presunzione legale (meglio: un'apparenza) di uso, non esclusivamente personale, obbligando il PM prima e il giudice dopo, a ritenere che lo stupefacente appare destinato ad uso non solamente personale e, conseguentemente ad affermare la responsabilità, laddove, sotto la previgente normativa il PM doveva fornire la prova positiva di uso non esclusivamente personale.".
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Evidenzia, innanzitutto, il Collegio che, negli attuali ordinamenti costituzionali, il principio di materialità costituisce un requisito sostanziale di legittimità del diritto penale. Nessun rilievo può pertanto attribuirsi ad un'"apparenza" che non si concreti in manifestazione di realtà effettiva. In coerenza, dunque, con il dovere costituzionale di bandire ogni prospettiva di cosiddetto "diritto penale dell'apparenza", questa Corte - dopo l'approvazione della legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272 - ha reiteratamente affermato che la modificazione introdotta dall'art. 4-bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale", al di là dell'infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che , in base al combinato disposto degli artt. 73 e 75 dPR n. 309 del 1990, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all'"uso personale" (cfr. Cass. 6 n. 17899/08, PM c/Cortucci).
In realtà la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell'imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale né una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, Né un'inversione dell'onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex artt. 25 comma 2 e 27 comma 2 della Costituzione.
I parametri indicati nella fattispecie per apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell'azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicché non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinché la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere un uso non esclusivamente personale (cfr. Cass 6, n. 17899/08, rv 239932; n. 19788/08; rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575, rv. 241522).
È stato pure che ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 606.l lett. e cod. proc. pen. (Cass n. 44419/2008, ced 241604; n. 19788/2008, rv 239923).
3.2. Tanto premesso il Collegio osserva che nella specie il giudice del merito, attenendosi a tali principi di diritto e con motivazione fondata sulla modalità di detenzione delle sostanze e sulle circostanze dell'azione, ha valutato come plausibile la tesi difensiva di precostituzione di scorta per uso personale da parte dell'imputato, abituale assuntore di droghe "leggere", al fine di consumo personale nel lungo periodo di permanenza solitaria in campagna e in montagna, ove doveva recarsi per le atività connesse alla transumanza di greggi di pecore.
Queste considerazioni non sono neppure sindacabili in questa sede, non essendo state censurate nell'atto di impugnazione, limitato alla violazione dell'art. 73 dpr 309/90, insussistente per le ragioni innanzi indicate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma 12 febbraio 2009.
...omissis...
Depositato in cancelleria il 19 marzo 2009

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