Perdona la moglie fedifraga, ma anni dopo c'è il divorzio e la deve mantenere
Abbandona la famiglia per sei mesi e scappa con un ventenne, ma alla fine torna a casa e il marito le perdona il tradimento, così il matrimonio riprende - a fatica - il suo corso. Sei anni dopo, però, arriva il divorzio, ma lui non può rifiutarsi di staccare l’assegno di mantenimento. Lo ha deciso la Cassazione (sentenza 25560/10).
Il caso
La Suprema Corte ha respinto la richiesta del marito di non versare tutti i mesi 200 euro alla ex moglie, alla quale dava anche altri 220 euro per le spese della loro figlia minore. L’uomo aveva ricordato, nel suo ricorso, che lei nel 1994 lei lo aveva lasciato per mettersi con un ventenne: un fatto che, nonostante la provvisoria rappacificazione dei coniugi, aveva portato alla crisi del loro rapporto concluso nel 2000 davanti al giudice della separazione.
Così, al marito non resta che pagare, perchè «c’era stato il tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà» nella rottura del matrimonio: infatti, «nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, aveva mandato avanti il matrimonio per altri sei anni». Insomma, poichè il tradimento e la fuga temporanea della moglie non avevano portato subito alla richiesta di sciogliere il vincolo matrimoniale, la "scappatella" non è «l’ineludibile corollario» della rottura del matrimonio, dunque il marito non ha diritto all’esenzione dell’assegno di mantenimento.
Il caso
La Suprema Corte ha respinto la richiesta del marito di non versare tutti i mesi 200 euro alla ex moglie, alla quale dava anche altri 220 euro per le spese della loro figlia minore. L’uomo aveva ricordato, nel suo ricorso, che lei nel 1994 lei lo aveva lasciato per mettersi con un ventenne: un fatto che, nonostante la provvisoria rappacificazione dei coniugi, aveva portato alla crisi del loro rapporto concluso nel 2000 davanti al giudice della separazione.
Così, al marito non resta che pagare, perchè «c’era stato il tentativo di riconciliazione che escluderebbe l’efficacia esclusiva dell’infedeltà» nella rottura del matrimonio: infatti, «nonostante l’esperienza extraconiugale vissuta dalla moglie, aveva mandato avanti il matrimonio per altri sei anni». Insomma, poichè il tradimento e la fuga temporanea della moglie non avevano portato subito alla richiesta di sciogliere il vincolo matrimoniale, la "scappatella" non è «l’ineludibile corollario» della rottura del matrimonio, dunque il marito non ha diritto all’esenzione dell’assegno di mantenimento.
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