16 Luglio 2012 |
Cass. pen., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 13.07.2011), n. 27996,
Pres. Lupo, Est. Siotto, ric. Forcelli (sono ammissibili nel giudizio abbreviato
le questioni sulla competenza territoriale, salva la necessità, in caso di
innesto del rito nell'udienza preliminare, che le eccezioni siano state già
proposte e respinte nel corso dell'udienza stessa)
[Guglielmo
Leo]
1. Le Sezioni unite, con una netta presa di posizione, hanno
risolto il contrasto giurisprudenziale da tempo in corso a proposito delle
questioni di competenza territoriale proponibili nell'ambito
del giudizio abbreviato. E l'hanno fatto accreditando
l'orientamento favorevole all'ammissibilità che era stato
espresso, ed ampiamente giustificato, da una delle decisioni più recenti sul
tema, già pubblicata[1] ed adesivamente commentata[2] in
questa Rivista.
2. La Corte si è preoccupata anzitutto di verificare la
tenuta delle proposizioni che in qualche modo, e piuttosto confusamente, avevano
sostenuto la tesi della inammissibilità mediante riferimenti
agli « effetti negoziali » della domanda di accesso al rito
speciale.
È vero - si è osservato - che deve ritenersi preclusa, nel giudizio
abbreviato, la deduzione e la rilevazione di vizi « non
assoluti », e dunque delle nullità a carattere
relativo od intermedio, oltre che delle cd. inutilizzabilità relative o
fisiologiche. Ed è vero che l'orientamento (per vero non del tutto stabilizzato,
specie riguardo alle nullità concernenti atti probatori) si fonda per un verso
sulla portata abdicativa della richiesta e per l'altro sul
carattere disponibile degli interessi tutelati dalle norme
presidiate mediante la sanzione processuale. Le questioni riguardanti la
competenza per territorio condividono, con quelle evocate, il connotato della
disponibilità, ma non la qualità dell'interesse presidiato
dalle norme relative. Le connessioni tra locus commissi delicti
(criterio principe di determinazione della competenza
territoriale) e principio del giudice naturale erano
già state svelate dalla giurisprudenza costituzionale[3].
Dalle analogie tra apparati sanzionatori (la violazione delle norme sulla
competenza territoriale ripete, sotto il profilo dei rimedi processuali, la
struttura delle nullità a carattere intermedio) non può desumersi una sorta di
indifferenza dell'oggetto delle regole prese in considerazione,
dato appunto che la disciplina della competenza concorre ad assicurare il
diritto costituzionalmente rilevante ad essere giudicati dal giudice naturale, e
non semplicemente la conformità di determinati atti processuali al relativo
modello legale. Una soluzione interpretativa idonea - come quella censurata - ad
imporre (almeno in certi casi) l'alternativa tra diritto di accesso al
rito (propriamente qualificato quale « diritto », ancora una volta,
dalla giurisprudenza costituzionale) e diritto al giudice naturale
risulterebbe incompatibile, in sostanza, con diversi parametri
costituzionali.
Nella stessa prospettiva d'una presunta « abdicazione » connessa alla domanda
di giudizio abbreviato si inseriva l'argomento fondato sulle sanatorie
generali di cui all'art. 183 del codice di rito. Rapidamente, le
Sezioni unite liquidano la questione, dando per scontato che la legge limita
l'effetto sanante, sul piano della rinuncia ad eccepire, alle
manifestazioni di volontà concretate « espressamente ». Una
connotazione certo non riferibile alla mera domanda di essere giudicati mediante
il rito speciale, alla quale neanche potrebbe connettersi un significato di
« accettazione degli effetti », non foss'altro perché - si
aggiunge qui per inciso - la spiegazione darebbe per dimostrato ciò che dovrebbe
dimostrare. Dunque la Corte si limita ad osservare che la
rinuncia a far valere la sanzione processuale, quando maturi per facta
concludentia, deve essere inoppugnabilmente desumibile dal
comportamento dell'interessato, ciò che non può dirsi « a maggior
ragione » quanto alle questioni di competenza territoriale (si avverte
qui, forse, uno sforzo di armonizzazione con alcune delle motivazioni correnti
sul terreno parallelo della rilevazione delle nullità).
3. Sempre mantenendosi sul piano generale, le Sezioni unite
hanno smantellato anche argomenti fondati sulla peculiare struttura del
rito. Abbandonata per vero l'osservazione per cui l'eccezione di
incompetenza rallenta la progressione di un giudizio che il legislatore ha
voluto rapido e snello (argomento che potrebbe legittimare, se avesse un peso
effettivo, ogni scelta di compressione dei requisiti minimi di legalità e
compatibilità costituzionale), la Corte ha valutato il rilievo per cui, nel
giudizio abbreviato, manca « il segmento processuale dedicato
alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari », tra le quali deve
annoverarsi la questione di competenza[4].
Proprio le caratteristiche di speditezza del rito - si è osservato - sono alla
base della mancanza, nella regolazione positiva, di un preciso riferimento alle
« formalità di apertura »: « formalità » che per altro non
possono certo mancare, quanto meno con riferimento alla verifica di regolare
costituzione delle parti (o, potremmo aggiungere, riguardo a questioni di
competenza funzionale, che attengono ad una disciplina presidiata da nullità
assoluta).
4. Non v'è dunque alcuna ragione plausibile, sul piano
generale, per escludere che nel giudizio abbreviato l'imputato ponga in
discussione la competenza territoriale del giudice che procede. D'altra parte -
e con questo le Sezioni unite vengono al caso, loro sottoposto, del cd.
abbreviato atipico - l'udienza di apertura del giudizio
speciale rappresenta la prima occasione di contraddittorio,
dopo il promovimento dell'azione penale mediante richiesta del giudizio
immediato o del decreto penale di condanna, nella
quale l'imputato può contestare le opzioni compiute in punto di individuazione
del giudice competente. Se davvero l'ordinanza di introduzione del rito segnasse
una soglia preclusiva, si determinerebbe quella situazione di « costrizione alla
rinuncia » della quale già si è detto, dovendo l'imputato decidere se far valere
il proprio diritto al giudice naturale (in tal caso lasciando scadere i termini
per la richiesta di abbreviato) oppure il proprio diritto di accesso ad un
modulo processuale segnato dalla riduzione sostanziale del trattamento
sanzionatorio (nel qual caso perderebbe, secondo l'orientamento risultato
soccombente, la possibilità di eccepire in punto di competenza).
5. La ratio che sottende al giudizio di
compatibilità appena espresso è congruente con la precisazione che le Sezioni
unite hanno operato riguardo all'unica e parziale preclusione dell'eccezione di
incompetenza, concernente il giudizio abbreviato che si innesta
nella udienza preliminare.
In effetti, il comma 2 dell'art. 21 c.p.p. stabilisce che l'eccezione in
discorso debba essere formulata « prima della conclusione dell'udienza
preliminare », e non v'è dubbio circa il fatto che detta udienza venga chiusa
dal provvedimento giudiziale che dispone procedersi con il rito abbreviato. Al
di là del tenore letterale della norma, poi, resta chiara la simmetria
assicurata dalla preclusione. Se nei suoi confronti si procede mediante
richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato ha a disposizione una prima
ed unica occasione di contraddittorio nella quale proporre la sua tesi
in punto di competenza, cioè, appunto, la udienza preliminare.
Qualora il pubblico ministero eserciti la scelta, in larga parte discrezionale,
di procedere mediante rito immediato (o decreto penale),
l'eccezione resta parimenti riservata alla prima ed unica occasione di
contraddittorio, cioè, come rilevato, l'udienza camerale
fissata dal giudice per le indagini preliminari a fini di celebrazione
del rito. Logica che corrisponde, del resto, alla disciplina dettata nel citato
comma 2 dell'art. 21, sia pure con riguardo alle questioni proponibili nella
sede dibattimentale.
Esattamente si nota, dalle Sezioni unite, che l'orientamento dalle stesse
disatteso implicava una ingiustificata disparità di
trattamento, a parità delle residue condizioni, tra imputato per il
quale il pubblico ministero scelga di procedere con richiesta di rinvio a
giudizio (ammesso ad eccepire sulla competenza nell'udienza preliminare) ed
imputato perseguito mediante un rito speciale (escluso dalla possibilità di
eccepire, se non previa rinuncia all'abbreviato).
6. Sempre all'art. 21, comma 2, c.p.p. si connette un'ultima
affermazione delle Sezioni unite, estranea all'oggetto specifico della sentenza
ma indispensabile a fini di ricostruzione del sistema La norma, nella sua prima
parte, introduce la preclusione di cui già si è detto: se l'imputato,
nell'udienza preliminare, chiede il giudizio abbreviato senza eccepire
previamente circa la competenza territoriale del giudice, non potrà proporre
quella eccezione, per la prima volta, nell'ambito del giudizio speciale. Il che
del resto è ragionevole, perché vale ad impedire che l'imputato lucri
un'ordinanza di accoglimento della sua domanda presso il giudice da lui stesso
ritenuto incompetente. La seconda parte della norma giustifica invece
l'ulteriore affermazione della Corte: se proposta e
respinta nel corso dell'udienza preliminare, l'eccezione può essere
reiterata nel giudizio abbreviato. La
soluzione consente l'indispensabile sindacato sulla decisione giudiziale,
inserendola nel contesto delle questioni risolte con la sentenza conclusiva
della fase, e dunque riproponibili mediante la relativa impugnazione.
Un ultimo rilievo. Per quanto forse più pertinenti al tema loro devoluto, le
Sezioni unite non hanno ritenuto di approfondire le interferenze tra il
principio accolto e l'arresto raggiunto mediante la decisione, relativamente
recente, sull'oggetto del provvedimento assunto dal giudice per
le indagini preliminari dopo il decreto di giudizio
immediato, allorquando considera ammissibile la
richiesta di giudizio abbreviato e fissa dunque una udienza
camerale[5]. Come si ricorderà, dovendo identificare
il provvedimento introduttivo del rito a fini di applicazione della disciplina
dei termini di durata massima della custodia cautelare, la Corte aveva stabilito
che detto provvedimento non consta del citato decreto di
fissazione dell'udienza, ma della ordinanza di accoglimento che
il giudice della udienza camerale adotta dopo un completo
sviluppo del contraddittorio in merito ai presupposti utili per l'innesco del
rito. V'è da chiedersi, allora, se l'eccezione di incompetenza territoriale sia
ugualmente proponibile dopo l'avvio del procedimento
abbreviato, come testualmente si afferma nell'odierno provvedimento delle
Sezioni unite, o se piuttosto vi sia qualche ragione utile ad imporre (od anche
solo a consentire) che la questione sia posta nella peculiare occasione di
contraddittorio che si apre, a norma dell'art. 458 c.p.p., prima del
procedimento medesimo.
[1] Cass. Pen., sez. I, 5
luglio 2011, n. 34686, Bega. In seguito, nello stesso senso, Cass., Sez. II,
5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino, in C.E.D. Cass., n. 251196: «
La questione di competenza per territorio può essere utilmente eccepita con
la richiesta di giudizio abbreviato, o con questa utilmente riproposta per il
caso che sia stata già prima dedotta, dal momento che la richiesta di giudizio
abbreviato non implica accettazione della competenza del giudice che procede
».
[2] G.
LEO, Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità, nell'ambito del
giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del
giudice che procede.
[3] Può citarsi soprattutto Corte cost., 5 aprile 2006, n. 168:
«deve riconoscersi che il predicato della "naturalità" assume nel processo
penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica"
allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi
istituto processuale, quindi, che producesse - come la rimessione - l'effetto di
"distrarre" il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e
specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel
processo in "quel" luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le
quali, non ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la
quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui
sono stati violati ».
[4] Così soprattutto Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33519,
Acampora e altro, in C.E.D. Cass., n. 234392. Tra le molte altre, in
seguito, Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 38388, in Cass. pen.
2011, 1073, con nota di I. BOIANO, L'incompetenza territoriale nel
giudizio abbreviato. Per ulteriori riferimenti dottrinali si rinvia a G.
LEO, Novità dalla Cassazione, cit.
[5] Cass., Sez. un., 28 aprile
2011, n. 30200, P.m. in proc. Ohonba, edita in questa Rivista con
nota di G.
LEO, Le Sezioni Unite sulla decorrenza dei termini di custodia per la fase
del giudizio abbreviato conseguente al decreto di giudizio immediato (ed al
decreto penale di condanna).
estratto da http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/1636-le_sezioni_unite_sull___eccezione_di_incompetenza_per_territorio_nel_giudizio_abbreviato/
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