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ALTALEX NEWS


domenica 22 luglio 2012

Cass. pen., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 13.07.2011), n. 27996

Le Sezioni unite sull’eccezione di incompetenza per territorio nel giudizio abbreviato
16 Luglio 2012
Cass. pen., Sez. un., 29.03.2012 (dep. 13.07.2011), n. 27996, Pres. Lupo, Est. Siotto, ric. Forcelli (sono ammissibili nel giudizio abbreviato le questioni sulla competenza territoriale, salva la necessità, in caso di innesto del rito nell'udienza preliminare, che le eccezioni siano state già proposte e respinte nel corso dell'udienza stessa)

[Guglielmo Leo]

1. Le Sezioni unite, con una netta presa di posizione, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale da tempo in corso a proposito delle questioni di competenza territoriale proponibili nell'ambito del giudizio abbreviato. E l'hanno fatto accreditando l'orientamento favorevole all'ammissibilità che era stato espresso, ed ampiamente giustificato, da una delle decisioni più recenti sul tema, già pubblicata[1] ed adesivamente commentata[2] in questa Rivista.

2. La Corte si è preoccupata anzitutto di verificare la tenuta delle proposizioni che in qualche modo, e piuttosto confusamente, avevano sostenuto la tesi della inammissibilità mediante riferimenti agli « effetti negoziali » della domanda di accesso al rito speciale.
È vero - si è osservato - che deve ritenersi preclusa, nel giudizio abbreviato, la deduzione e la rilevazione di vizi « non assoluti », e dunque delle nullità a carattere relativo od intermedio, oltre che delle cd. inutilizzabilità relative o fisiologiche. Ed è vero che l'orientamento (per vero non del tutto stabilizzato, specie riguardo alle nullità concernenti atti probatori) si fonda per un verso sulla portata abdicativa della richiesta e per l'altro sul carattere disponibile degli interessi tutelati dalle norme presidiate mediante la sanzione processuale. Le questioni riguardanti la competenza per territorio condividono, con quelle evocate, il connotato della disponibilità, ma non la qualità dell'interesse presidiato dalle norme relative. Le connessioni tra locus commissi delicti (criterio principe di determinazione della competenza territoriale) e principio del giudice naturale erano già state svelate dalla giurisprudenza costituzionale[3]. Dalle analogie tra apparati sanzionatori (la violazione delle norme sulla competenza territoriale ripete, sotto il profilo dei rimedi processuali, la struttura delle nullità a carattere intermedio) non può desumersi una sorta di indifferenza dell'oggetto delle regole prese in considerazione, dato appunto che la disciplina della competenza concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente rilevante ad essere giudicati dal giudice naturale, e non semplicemente la conformità di determinati atti processuali al relativo modello legale. Una soluzione interpretativa idonea - come quella censurata - ad imporre (almeno in certi casi) l'alternativa tra diritto di accesso al rito (propriamente qualificato quale « diritto », ancora una volta, dalla giurisprudenza costituzionale) e diritto al giudice naturale risulterebbe incompatibile, in sostanza, con diversi parametri costituzionali.
Nella stessa prospettiva d'una presunta « abdicazione » connessa alla domanda di giudizio abbreviato si inseriva l'argomento fondato sulle sanatorie generali di cui all'art. 183 del codice di rito. Rapidamente, le Sezioni unite liquidano la questione, dando per scontato che la legge limita l'effetto sanante, sul piano della rinuncia ad eccepire, alle manifestazioni di volontà concretate « espressamente ». Una connotazione certo non riferibile alla mera domanda di essere giudicati mediante il rito speciale, alla quale neanche potrebbe connettersi un significato di « accettazione degli effetti », non foss'altro perché - si aggiunge qui per inciso - la spiegazione darebbe per dimostrato ciò che dovrebbe dimostrare. Dunque la Corte si limita ad osservare che la rinuncia a far valere la sanzione processuale, quando maturi per facta concludentia, deve essere inoppugnabilmente desumibile dal comportamento dell'interessato, ciò che non può dirsi « a maggior ragione » quanto alle questioni di competenza territoriale (si avverte qui, forse, uno sforzo di armonizzazione con alcune delle motivazioni correnti sul terreno parallelo della rilevazione delle nullità).

3. Sempre mantenendosi sul piano generale, le Sezioni unite hanno smantellato anche argomenti fondati sulla peculiare struttura del rito. Abbandonata per vero l'osservazione per cui l'eccezione di incompetenza rallenta la progressione di un giudizio che il legislatore ha voluto rapido e snello (argomento che potrebbe legittimare, se avesse un peso effettivo, ogni scelta di compressione dei requisiti minimi di legalità e compatibilità costituzionale), la Corte ha valutato il rilievo per cui, nel giudizio abbreviato, manca « il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari », tra le quali deve annoverarsi la questione di competenza[4]. Proprio le caratteristiche di speditezza del rito - si è osservato - sono alla base della mancanza, nella regolazione positiva, di un preciso riferimento alle « formalità di apertura »: « formalità » che per altro non possono certo mancare, quanto meno con riferimento alla verifica di regolare costituzione delle parti (o, potremmo aggiungere, riguardo a questioni di competenza funzionale, che attengono ad una disciplina presidiata da nullità assoluta).

4. Non v'è dunque alcuna ragione plausibile, sul piano generale, per escludere che nel giudizio abbreviato l'imputato ponga in discussione la competenza territoriale del giudice che procede. D'altra parte - e con questo le Sezioni unite vengono al caso, loro sottoposto, del cd. abbreviato atipico - l'udienza di apertura del giudizio speciale rappresenta la prima occasione di contraddittorio, dopo il promovimento dell'azione penale mediante richiesta del giudizio immediato o del decreto penale di condanna, nella quale l'imputato può contestare le opzioni compiute in punto di individuazione del giudice competente. Se davvero l'ordinanza di introduzione del rito segnasse una soglia preclusiva, si determinerebbe quella situazione di « costrizione alla rinuncia » della quale già si è detto, dovendo l'imputato decidere se far valere il proprio diritto al giudice naturale (in tal caso lasciando scadere i termini per la richiesta di abbreviato) oppure il proprio diritto di accesso ad un modulo processuale segnato dalla riduzione sostanziale del trattamento sanzionatorio (nel qual caso perderebbe, secondo l'orientamento risultato soccombente, la possibilità di eccepire in punto di competenza).

5. La ratio che sottende al giudizio di compatibilità appena espresso è congruente con la precisazione che le Sezioni unite hanno operato riguardo all'unica e parziale preclusione dell'eccezione di incompetenza, concernente il giudizio abbreviato che si innesta nella udienza preliminare.
In effetti, il comma 2 dell'art. 21 c.p.p. stabilisce che l'eccezione in discorso debba essere formulata « prima della conclusione dell'udienza preliminare », e non v'è dubbio circa il fatto che detta udienza venga chiusa dal provvedimento giudiziale che dispone procedersi con il rito abbreviato. Al di là del tenore letterale della norma, poi, resta chiara la simmetria assicurata dalla preclusione. Se nei suoi confronti si procede mediante richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato ha a disposizione una prima ed unica occasione di contraddittorio nella quale proporre la sua tesi in punto di competenza, cioè, appunto, la udienza preliminare. Qualora il pubblico ministero eserciti la scelta, in larga parte discrezionale, di procedere mediante rito immediato (o decreto penale), l'eccezione resta parimenti riservata alla prima ed unica occasione di contraddittorio, cioè, come rilevato, l'udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a fini di celebrazione del rito. Logica che corrisponde, del resto, alla disciplina dettata nel citato comma 2 dell'art. 21, sia pure con riguardo alle questioni proponibili nella sede dibattimentale.
Esattamente si nota, dalle Sezioni unite, che l'orientamento dalle stesse disatteso implicava una ingiustificata disparità di trattamento, a parità delle residue condizioni, tra imputato per il quale il pubblico ministero scelga di procedere con richiesta di rinvio a giudizio (ammesso ad eccepire sulla competenza nell'udienza preliminare) ed imputato perseguito mediante un rito speciale (escluso dalla possibilità di eccepire, se non previa rinuncia all'abbreviato).

6. Sempre all'art. 21, comma 2, c.p.p. si connette un'ultima affermazione delle Sezioni unite, estranea all'oggetto specifico della sentenza ma indispensabile a fini di ricostruzione del sistema La norma, nella sua prima parte, introduce la preclusione di cui già si è detto: se l'imputato, nell'udienza preliminare, chiede il giudizio abbreviato senza eccepire previamente circa la competenza territoriale del giudice, non potrà proporre quella eccezione, per la prima volta, nell'ambito del giudizio speciale. Il che del resto è ragionevole, perché vale ad impedire che l'imputato lucri un'ordinanza di accoglimento della sua domanda presso il giudice da lui stesso ritenuto incompetente. La seconda parte della norma giustifica invece l'ulteriore affermazione della Corte: se proposta e respinta nel corso dell'udienza preliminare, l'eccezione può essere reiterata nel giudizio abbreviato. La soluzione consente l'indispensabile sindacato sulla decisione giudiziale, inserendola nel contesto delle questioni risolte con la sentenza conclusiva della fase, e dunque riproponibili mediante la relativa impugnazione.
Un ultimo rilievo. Per quanto forse più pertinenti al tema loro devoluto, le Sezioni unite non hanno ritenuto di approfondire le interferenze tra il principio accolto e l'arresto raggiunto mediante la decisione, relativamente recente, sull'oggetto del provvedimento assunto dal giudice per le indagini preliminari dopo il decreto di giudizio immediato, allorquando considera ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato e fissa dunque una udienza camerale[5]. Come si ricorderà, dovendo identificare il provvedimento introduttivo del rito a fini di applicazione della disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare, la Corte aveva stabilito che detto provvedimento non consta del citato decreto di fissazione dell'udienza, ma della ordinanza di accoglimento che il giudice della udienza camerale adotta dopo un completo sviluppo del contraddittorio in merito ai presupposti utili per l'innesco del rito. V'è da chiedersi, allora, se l'eccezione di incompetenza territoriale sia ugualmente proponibile dopo l'avvio del procedimento abbreviato, come testualmente si afferma nell'odierno provvedimento delle Sezioni unite, o se piuttosto vi sia qualche ragione utile ad imporre (od anche solo a consentire) che la questione sia posta nella peculiare occasione di contraddittorio che si apre, a norma dell'art. 458 c.p.p., prima del procedimento medesimo.


[1] Cass. Pen., sez. I, 5 luglio 2011, n. 34686, Bega. In seguito, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 5 ottobre 2011, n. 39756, Ciancimino, in C.E.D. Cass., n. 251196: « La questione di competenza per territorio può essere utilmente eccepita con la richiesta di giudizio abbreviato, o con questa utilmente riproposta per il caso che sia stata già prima dedotta, dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato non implica accettazione della competenza del giudice che procede ».
[2] G. LEO, Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità, nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede.
[3] Può citarsi soprattutto Corte cost., 5 aprile 2006, n. 168: «deve riconoscersi che il predicato della "naturalità" assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" allocazione di quel processo nel locus commissi delicti. Qualsiasi istituto processuale, quindi, che producesse - come la rimessione - l'effetto di "distrarre" il processo dalla sua sede, inciderebbe su un valore di elevato e specifico risalto per il processo penale; giacché la celebrazione di quel processo in "quel" luogo, risponde ad esigenze di indubbio rilievo, fra le quali, non ultima, va annoverata anche quella - più che tradizionale - per la quale il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati ».
[4] Così soprattutto Cass., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33519, Acampora e altro, in C.E.D. Cass., n. 234392. Tra le molte altre, in seguito, Cass., sez. I, 18 settembre 2009, n. 38388, in Cass. pen. 2011, 1073, con nota di I. BOIANO, L'incompetenza territoriale nel giudizio abbreviato. Per ulteriori riferimenti dottrinali si rinvia a G. LEO, Novità dalla Cassazione, cit.
[5] Cass., Sez. un., 28 aprile 2011, n. 30200, P.m. in proc. Ohonba, edita in questa Rivista con nota di G. LEO, Le Sezioni Unite sulla decorrenza dei termini di custodia per la fase del giudizio abbreviato conseguente al decreto di giudizio immediato (ed al decreto penale di condanna).


estratto da http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-societa/-/-/1636-le_sezioni_unite_sull___eccezione_di_incompetenza_per_territorio_nel_giudizio_abbreviato/



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Pare necessario ricordare anche la precedente sentenza della Cass Pem SS. UU. n. 16/2000 ivi reperibile al link http://amalialamanna.blogspot.it/2012/07/cassazione-penale-sezioni-unite-n.html

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