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ALTALEX NEWS


domenica 22 luglio 2012

Giudizio abbreviato

Giudizio abbreviato
di Ivan Borasi

Il rito abbreviato è un procedimento speciale che, elidendo il giudizio, porta il giudice del processo a decidere allo stato degli atti, id est sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo del PM, oltre ad eventuale integrazione.
Il giudizio de quo, disciplinato agli artt. 438 e ss. c.p.p., è premiale per l'imputato, e conveniente per l'ordinamento sul piano dell'economia processuale (per un approfondimento dell'istituto si vedano BRICCHETTI-PISTORELLI, CARLISI-VENEROSO, COSTANTINI, DI CHIARA, ZACCHE').

1. Richiesta
2. Poteri del giudice
3. Svolgimento del giudizio
4. Effetti
Bibliografia

1. Richiesta
Una volta esercitata l'azione penale da parte del PM, l'imputato, indipendentemente dal reato contestato, può chiedere che il processo sia definito sulla base del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari, oltre ad eventuali integrazioni. Non è possibile chiedere il giudizio abbreviato nel procedimento penale davanti al giudice di pace.
La richiesta de qua può essere effettuata personalmente dall'imputato o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto; nel caso che lo scritto provenga dall'imputato la sottoscrizione deve essere autenticata (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 7012 del 1995; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 145 del 1992). La presenza dell'imputato silente in udienza vale come sanatoria della richiesta del difensore non munito di procura speciale all'uopo (Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., sent. n. 9977 del 2008).
La scelta del rito può essere effettuata sino all'ultimo momento utile prima delle conclusioni delle parti in udienza preliminare; laddove manchi l'udienza preliminare (procedimento con citazione diretta), la scelta può avvenire fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Il giudizio abbreviato atipico può essere chiesto: contestualmente all'opposizione a decreto penale di condanna; entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato; in caso di giudizio direttissimo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
La richiesta semplice obbliga il PM a prenderne atto e il giudice a disporre con ordinanza la trasformazione del rito.
Diverso è il caso in cui la richiesta di rito abbreviato sia condizionata ad un'integrazione probatoria. Il giudice in tale situazione ammetterà il rito qualora l'integrazione richiesta sia necessaria ai fini della decisione (in quanto non sostitutiva), oltreché di indispensabile supporto logico-valutativo per un qualche aspetto della regiudicanda (Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., sent. n. 44711 del 2004), ma anche compatibile con le finalità di economia processuale del procedimento sulla scorta degli atti acquisiti ed utilizzabili. Di fronte al rito abbreviato condizionato in essere, il PM potrà chiedere ed ottenere l'ammissione di prova contraria; è da ritenere che il PM possa, già prima della valutazione del giudice, interloquire con lo stesso prospettando tale necessità in modo che il giudice valuti anche sulla base di questa prospettiva.
In caso di rigetto da parte del giudice della richiesta condizionata, la stessa potrà essere riproposta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (Cfr. C. Cost. sent. n. 169 del 2003).
E' possibile la richiesta di rito abbreviato per una parte delle imputazioni di un processo purché per le rimanenti venga chiesto il patteggiamento (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 2251 del 2011); ciò deve ritenersi escluso in caso di reati avvinti dal vincolo della continuazione.
2. Poteri del giudice
Il materiale sulla base del quale il giudice è chiamato a decidere il rito, è rappresentato dagli atti raccolti nelle indagini preliminari, dal materiale di indagine eventuale ai sensi dell'art. 419 co. 3 c.p.p., oltreché dagli atti conseguenti a varie forme di integrazione probatoria a seguito di iniziativa: dell'imputato (art. 438 co. 5 c.p.p.); del pubblico ministero a prova contraria di integrazione probatoria ottenuta dall'imputato (art. 438 co. 5 c.p.p.); dello stesso giudice quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 co. 5 c.p.p.), e in aggiunta al materiale conseguente all'eventuale integrazione probatoria ai sensi dell'art. 422 c.p.p.
Il giudice, in caso di rito abbreviato, può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni spontanee rese alla PG dall'indagato (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 18064 del 2010); in generale nella sede de qua non hanno effetto le inutilizzabilità fisiologiche o relative, mentre rilevano quelle in via patologica (Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., sent. n. 16 del 2000).
Se il giudice rigetta la riproposizione di rito abbreviato condizionato (sulla base di una valutazione a seguito di visione del fascicolo del PM), solo al termine del giudizio lo stesso potrà applicare la diminuente del rito qualora ritenga ex post che il rito doveva invece essere ammesso in origine (in questo senso Cass., Sez. Un. Pen., sent. n. 44711 del 2004).
3. Svolgimento del giudizio
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'udienza preliminare (ad eccezione degli artt. 422, 423 c.p.p.), e quindi l'udienza è camerale, salvo che tutti gli imputati facciano richiesta di svolgimento pubblico.
Con la scelta del rito si ha un divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguardanti solo le prove in ordine alla ricostruzione del fatto e all'attribuibilità soggettiva (Cfr. Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 25950 del 2011), ma non ad esempio in tema di attenuanti, purché vagliabili documentalmente.
La parte civile, una volta effettuata la richiesta di rito abbreviato da parte dell'imputato, può accettare o meno il rito, nel secondo caso esce dal procedimento e non si applica l'art. 75 comma 3 c.p.p.; nell'ipotesi in cui la costituzione di parte civile sia successiva all'ordinanza di ammissione del giudizio de quo si deve ritenere ex lege accettato il rito. Il responsabile civile, invece, in caso di rito abbreviato è estromesso di diritto dal procedimento (Cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 37370 del 2011).
Qualora il PM proceda alle nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423 c.p.p. (richiamato dagli artt. 438 co. 5 e 441 co. 5 c.p.p.), l'imputato potrà chiedere, nelle forme di cui all'art. 438 co. 5 c.p.p., che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, anche a seguito di termine a difesa, ed in caso affermativo, nel proseguo non potrà più richiedere il rito abbreviato. Se il processo continua con le forme del rito abbreviato, l'imputato può chiedere nuove prove in relazione alle nuove contestazioni, ed il PM correlata prova contraria.
Esaurita la discussione, il giudice provvede nelle medesime forme della decisione dibattimentale (artt. 529 e ss. c.p.p.).
Avverso le sentenze di proscioglimento in abbreviato l'imputato non può proporre appello, ma solo ricorso per Cassazione, mentre il PM può anche appellare (Cfr. C. Cost. sent. n. 320 del 2007).
Viceversa, l'imputato può appellare le sentenze di condanna, mentre il PM solo se è stato modificato il titolo di reato.
Il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio con la disciplina di cui all'art. 599 c.p.p., e la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è compatibile con il rito (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 1858 del 2012; contra Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 3609 del 2011).
E' possibile sottoporre a revisione anche la sentenza di condanna a seguito di giudizio abbreviato (Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 22061 del 2010).
4. Effetti
L'ammissione al giudizio abbreviato preclude la proposizione delle questioni preliminari tra cui la competenza (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 45868 del 2011; contra Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 39756 del 2011), nonché l'eccezione di genericità e indeterminatezza dell'imputazione (Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 13133 del 2011). Una volta ammesso il rito abbreviato non può più essere richiesto il patteggiamento (Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 15451 del 2010).
Con la sentenza di condanna il giudice riduce la pena da irrogare in concreto di un terzo secco, salvo in caso di ergastolo senza isolamento diurno la riduzione ad anni trenta di reclusione, ed in ipotesi di ergastolo con isolamento diurno la riduzione ad ergastolo senza isolamento diurno.
La riduzione premiale del rito de quo deve essere calcolata dopo il bilanciamento delle circostanze e l'aumento della continuazione, e non riguarda: le sanzioni sostitutive, che vanno applicate una volta individuata la pena da infliggere in concreto; le sanzioni amministrative accessorie; le pene accessorie; le misure di sicurezza personali.
La pena finale risultante dalla riduzione per il rito può essere inferiore al minimo e superiore al massimo edittale del reato, ma mai inferiore al minimo e superiore al massimo della specie di pena da irrogare (id est il massimo della specie deve ritenersi la pena estrema dalla quale procedere alla riduzione de qua).
La riduzione di pena de qua si applica sulla pena già determinata seguendo le norme sul concorso di reati e di pene di cui agli artt. 71 e ss. c.p., e in particolare rispettando i limiti massimi per le pene detentive ivi indicati (Cfr. Cass., Sez. Un. Pen., sent. n. 45583 del 2007).
Bibliografia
· BRICCHETTI-PISTORELLI, Giudizio abbreviato, in Trattato di procedura penale, a cura di SPANGHER, Torino, 2008, 4, I, 63 e ss.
· CARLISI-VENEROSO, Il giudizio abbreviato, Torino, 2007.
· COSTANTINI, Il giudizio abbreviato, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale. Riti camerali e speciali, a cura di CHIAVARIO-MARZADURI, Torino, 2006, 109 e ss.
· DI CHIARA, sub artt. 438-443, in Codice di procedura penale commentato, a cura di GIARDA-SPANGHER, Milano, 2010, II, 5477 e ss..
· ZACCHE', Il giudizio abbreviato, Milano, 2004.
estratto da http://www.altalex.com/index.php?idnot=57540


sulla rilevabilità delle nullità ed altre questioni processuali vedi su questo blog http://amalialamanna.blogspot.it/2012/07/cassazione-penale-sezioni-unite-n.html
nonchè
http://amalialamanna.blogspot.it/2012/07/cass-pen-sez-un-29032012-dep-13072011-n.html

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