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domenica 22 luglio 2012

Nuove garanzie del diritto di difesa e diversa qualificazione giuridica del fatto in occasione della sentenza di appello

Nuove garanzie del diritto di difesa e diversa qualificazione giuridica del fatto in occasione della sentenza di appello
12 Luglio 2012
Cass. pen., sez. VI, sent. 24 maggio 2012 (dep. 8 giugno 2012), n. 22301, Pres. Garribba, Rel. Aprile, P.G. Aniello (conf.), Ric. Saviolo.



La sentenza qui pubblicata fornisce, con ampiezza di riferimenti e profondità di analisi, un quadro aggiornato della riflessione giurisprudenziale sullo stato attuale del principio iura novit curia, ed in particolare sulle garanzie che devono ormai accordarsi all'imputato, dopo la nota decisione Drassich della Corte di Strasburgo, quando il giudice decida di conferire al fatto una diversa qualificazione giuridica.
A parere della Corte è necessario verificare volta per volta, in base all'andamento della procedura antecedente, se la riqualificazione operata dal giudice abbia recato un effettivo pregiudizio alle ragioni della difesa (id est, dal punto di vista del giudice procedente, se sia necessario o non provocare una specifica interlocuzione difensiva sul punto). Si ricorda, così, la giurisprudenza in materia cautelare per la quale è sufficiente, a legittimare la riqualificazione, che il tema della corretta definizione giuridica del fatto sia stato comunque affrontato in una fase antecedente del procedimento. Nel giudizio di cognizione, è stata prospettata una sorta di necessaria prospettazione del problema in occasione dell'appello, e della relativa indicazione dei motivi, quando la riqualificazione sia stata operata dal giudice di prime cure, e l'imputato abbia dunque avuto la possibilità di prospettare le proprie ragioni nel giudizio impugnatorio di merito. Ed infatti, congruamente, la violazione del diritto di difesa è stata talvolta ravvisata in caso di riqualificazione operata per la prima volta con la sentenza di appello, senza pregressa interlocuzione difensiva.
Nel caso sottoposto al suo giudizio, per altro, la Corte ha esaminato un provvedimento di « derubricazione » del fatto, da concussione a corruzione propria, operato appunto da una Corte di appello. È significativo come, nel respingere le doglianze difensive, i supremi giudici non abbiano assegnato valore dirimente al carattere favorevole degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato. Piuttosto, è risultata decisiva la qualità del pregiudizio segnalato dal ricorrente. Questi si è lamentato in sostanza di una violazione di legge, cioè della indebita utilizzazione della prova dichiarativa costituita dalle dichiarazioni testimoniali delle presunte vittime della concussione (in realtà responsabili di corruzione, e da considerare dunque in posizione di incompatibilità quali testimoni). Ma la violazione di legge può ben essere prospettata (ed infatti è stata prospettata) con i motivi del ricorso per cassazione, così mettendo l'interessato in grado di difendersi, sulle questioni da lui stesso focalizzate, prima della pronuncia definitiva in suo danno.
La logica del discorso è trasparente, ed infatti la Corte specifica come la questione, se altro genere di pregiudizi fossero stati riferiti alla dinamica del procedimento (ad esempio, la mancata assunzione di prove divenute rilevanti nella prospettiva segnata dalla nuova qualificazione), avrebbe potuto essere risolta diversamente.
È interessante ancora, a conferma della tendenza a valutare la sostanza dello scambio argomentativo eventualmente anteposto alla riqualificazione, come la Corte abbia ricordato anche che lo stesso imputato aveva compiuto riferimenti al carattere «paritario» dei rapporti con i presunti concussi, sia pure a fini diversi dalla identificazione d'un fatto corruttivo.
Insomma, la garanzia del contraddittorio in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto deve ritenersi assicurata anche quando detta riqualificazione viene operata dal giudice di secondo grado, qualora sia possibile per l'interessato recuperare, restando nei limiti di ammissibilità concernenti i motivi di ricorso per cassazione, una piena possibilità di interlocuzione e di contraddittorio quanto ai profili di difesa compromessi dalla diversa definizione giuridica del fatto.


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